Cassazione Penale, Sentenza n. 13599/2024 del 03/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gnutti era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta distrattiva, bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (relative alla fallita "Abruzzo Service soc. coop.") e per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 74/2000. In cassazione ha proposto un unico motivo, articolato in più censure, lamentando vizio di motivazione: 1) per la bancarotta documentale ha sostenuto di aver affidato la contabilità a uno studio di commercialisti e a uno staff qualificato e che quindi non sarebbe responsabile; 2) per la bancarotta distrattiva ha invocato che le operazioni vanno valutate nel contesto del gruppo societario e che le scelte erano finalizzate a un vantaggio di gruppo; 3) per l'aggravamento del dissesto ha osservato che il dissesto era conseguenza della perdita dell'appalto Pilkinton e che il fallimento sopravvenne subito dopo la crisi; 4) per il reato tributario ha contestato la valutazione dell'elemento soggettivo e dei presupposti oggettivi. Il ricorso è stato ritenuto generico e privo di specificità probatoria e argomentativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e mancanza di specificazione degli elementi probatori richiesti per superare le valutazioni di merito. Ha richiamato il principio secondo cui l'imprenditore/amministratore non è esente da responsabilità per il fatto di aver affidato la contabilità a tecnici, essendo a carico dell'amministratore l'obbligo di vigilanza e sussistendo una presunzione semplice superabile solo con rigorosa prova contraria. Ha ritenuto inoltre che il ricorrente non abbia indicato benefici concreti e dimostrabili per la fallita derivanti dalle operazioni di gruppo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile per le spese.
Norme richiamate
Legge fallimentare (disp. criminose richiamate in ricorso)
Tali articoli disciplinano le fattispecie di bancarotta; il ricorrente ha contestato la motivazione in relazione a questi articoli ma la Cassazione ha ritenuto le censure generiche e prive di prova capace di scalfire la valutazione di merito
Decreto legislativo n. 74/2000
Riguarda il reato di omessa dichiarazione fiscale; la Corte di merito ha ritenuto provata l'omissione per il 2011 e la Cassazione ha giudicato generica la censura sull'elemento soggettivo, confermando la valutazione di merito
Stabilisce le conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione: condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La delega della contabilità a professionisti o a personale interno non esime l'amministratore dalla responsabilità: sussiste una presunzione semplice che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni dell'amministratore, superabile solo con prova rigorosa e specifica
- Le operazioni tra società del medesimo gruppo possono essere legittime, ma per escludere responsabilità penale della società interessata è necessario dimostrare un vantaggio concreto e dimostrabile per quella società che compensi gli effetti negativi dell'operazione
- Le doglianze generiche o non supportate da indicazione puntuale di atti, prove o errori di diritto nella motivazione sono spesso dichiarate inammissibili in cassazione: l'impugnazione deve essere specifica e confrontarsi con la motivazione di merito
- La dimostrazione della consapevolezza dell'aggravamento del dissesto richiede elementi temporali e contabili chiari (quando si manifestò la crisi, quali perdite e patrimonio negativo) per collegare la condotta dell'amministratore all'aggravamento
- Per i reati tributari da omissione dichiarativa è necessario valutare sia i presupposti oggettivi (assenza di dichiarazioni) sia l'elemento soggettivo (volontà di eludere il pagamento); la mera contestazione generica non basta per ribaltare la valutazione di merito
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