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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31975/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente era stata ritenuta responsabile del reato previsto dagli artt. 633 e 639-bis c.p., relativo all'invasione o occupazione arbitraria di edifici o fondi. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura manifestamente infondata, rilevando che il vizio denunciato non emergeva dal testo della sentenza impugnata e che la corte di merito aveva motivato puntualmente e senza illogicità sull'esclusione della scriminante. In particolare, era stata esclusa l'attualità del pericolo e la cogente necessità dell'occupazione, poiché la situazione abitativa della ricorrente presentava carattere cronico, logicamente incompatibile con la contingenza richiesta dallo stato di necessità, e non risultava l'assenza di alternative alloggiative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché l'unico motivo era manifestamente infondato. Ha ritenuto immune da vizi logici la motivazione della sentenza impugnata che aveva negato lo stato di necessità per difetto dell'attualità del pericolo, della cogente necessità e dell'assenza di alternative abitative. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    La disposizione è richiamata quale norma incriminatrice del reato contestato alla ricorrente.

  • art. 639-bis c.p.

    La disposizione è richiamata in relazione al reato contestato e alla relativa procedibilità, secondo quanto emerge dal testo della sentenza.

Massime di principio

  • Lo stato di necessità non è configurabile quando il pericolo non è attuale e la situazione dedotta presenta carattere cronico, incompatibile con la contingenza richiesta dalla scriminante.
  • L'occupazione abusiva di un immobile non è giustificata dallo stato di necessità se non risulta dimostrata la cogente inevitabilità della condotta e l'assenza di alternative alloggiative.
  • In sede di ricorso per cassazione, è manifestamente infondata la censura di vizio di motivazione che non individui un vizio emergente dal testo della sentenza impugnata, quando la decisione di merito abbia escluso la scriminante con motivazione puntuale e logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiNullità processuale

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