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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24127/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bruncasi era imputato per il delitto di truffa aggravata continuata: gli si contestava di aver omesso, nella qualità di medico dipendente con patto di esclusività, di comunicare e autorizzare lo svolgimento di attività professionale extra moenia (visite private fuori convenzione ALPI) percependo l'indennità di esclusività dall'ospedale. In cassazione deduceva carenza della motivazione sulla rilevanza della convenzione ALPI, mancato accertamento del dolo (sostenendo mera colpa), illegittimo uso di una sentenza della Corte dei conti e di un verbale transattivo per provare la responsabilità e il danno, nonché la mancata applicazione delle attenuanti (risarcimento integrale, tenuità del danno, articolo 131-bis). Inoltre contestava la valutazione del danno e la mancata attribuzione delle circostanze attenuanti in ragione del pagamento rateale concordato con l'ente.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero ricostruito dettagliatamente i fatti e correttamente qualificato la condotta come truffa, poiché l'imputato aveva omesso di comunicare l'attività privata e continuava a percepire l'indennità di esclusività con la consapevolezza delle visite extra moenia, dimostrando il dolo. Ha ritenuto legittimo il riferimento alla determinazione del danno contenuta in una sentenza irrevocabile della Corte dei conti, acquisibile ai fini probatori ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p.; ha escluso l'applicabilità delle attenuanti perché il risarcimento era parziale e rateale (la transazione non equivale a risarcimento integrale) e ha respinto la qualificazione del fatto come di speciale tenuità, richiamando anche il danno d'immagine arrecato all'azienda ospedaliera. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 codice penale

    La Corte ha confermato che la condotta consistente nell'omissione di comunicare l'attività extra moenia, avendo percepito l'indennità di esclusività, integra il reato di truffa aggravata: la frode è data nell'ottenimento dell'indennità mediante l'occultamento di fatti rilevanti per l'ente.

  • art. 43 codice penale

    Richiamato tra le norme preliminarmente contestate (riferito alla componente soggettiva del reato); la Corte ha ritenuto provato il dolo richiesto per la truffa.

  • art. 5 codice penale

    Citato dal ricorrente in relazione alla responsabilità (distinzione dolo/colpa); la Corte ha escluso che la condotta fosse meramente colposa, trovando la volontà di ottenere un profitto ingiusto.

  • art. 62, comma 1, n. 4 codice penale

    Riferita all'attenuante per particolare tenuità del danno: la Corte ha ritenuto inapplicabile l'attenuante sulla base della valutazione del danno contabile e dell'impatto anche d'immagine.

  • art. 62, comma 1, n. 6 codice penale

    Riguarda l'attenuante per aver riparato il danno prima del giudizio; la Corte ha chiarito che la transazione e il pagamento rateale non costituiscono riparazione integrale ed effettiva, perciò l'attenuante non si applica.

  • art. 131-bis codice penale

    Richiamato in relazione alla non applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha escluso la ridotta offensività della condotta in considerazione dell'entità del danno definito e del danno d'immagine.

  • art. 192 codice proc. penale

    Richiamato nella contestazione relativa all'uso di documenti (verbale di conciliazione); la Corte ha ritenuto che l'uso e la valutazione di tali atti da parte del giudice di merito fosse legittimo.

  • art. 234 codice proc. penale

    Richiamato in relazione alla produzione di atti transattivi; la Corte ha considerato corretta la valutazione probatoria operata dai giudici di merito.

  • art. 236 codice proc. penale

    Norma generale sulle sentenze penali irrevocabili; la Corte ha precisato che, nel caso concreto, è applicabile l'art. 238-bis e non il 236 per l'acquisizione di accertamenti contabili definitivi.

  • art. 238-bis codice proc. penale

    La Corte ha ritenuto corretta l'acquisizione e la valutazione, come elemento di prova, della sentenza definitiva della Corte dei conti ai fini della determinazione del danno erariale.

Massime di principio

  • L'omissione di comunicare attività professionale extra moenia da parte di un dipendente pubblico che percepisce un'indennità di esclusività può integrare il reato di truffa quando tale occultamento è finalizzato a ottenere o mantenere indebitamente benefici dall'ente; non è rilevante che le prestazioni private siano fuori da una specifica convenzione (es. ALPI).
  • La prova del dolo richiede che risulti la consapevolezza dell'obbligo di esclusività e la volontà di conseguire un profitto ingiusto: l'assenza di ricevute o il limitato numero di prestazioni non escludono il dolo se sussiste la volontà di percepire l'indennità indebitamente.
  • Una sentenza contabile definitiva (es. Corte dei conti) acquisita ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. può essere valorizzata dal giudice penale come accertamento del danno erariale per escludere attenuanti fondate sulla tenuità o sul risarcimento parziale.
  • La transazione tra le parti non equivale automaticamente a un risarcimento integrale ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.: il risarcimento deve essere totale ed effettivo; pagamenti rateali o transazioni che prevedono rinunce reciproche possono non soddisfare il requisito dell'integralità.
  • Per ottenere la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) o l'attenuante per danno di minima entità è necessario dimostrare l'esiguità dell'offesa sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto quello della rilevanza sociale o d'immagine; l'esistenza di un danno erariale quantificato e di un pregiudizio d'immagine ostano all'applicazione di tali istituti.
  • In caso di contestazioni simili, è strategico produrre elementi che dimostrino l'assenza di dolo (es. autorizzazioni formali, comunicazioni preventive, prova che le prestazioni private erano compatibili con i doveri di servizio) e, qualora si intenda comporre il danno, provare il risarcimento integrale e immediato per rendere più probabile l'applicazione delle attenuanti.

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