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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23618/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sessa impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato colpevole dei reati indicati nei capi e) (art. 377 c.p., minacce/intralcio alla giustizia nei confronti del V. Brig. Amoruso), g) (art. 337 c.p., resistenza a pubblico ufficiale nei confronti del V. Brig. Amoruso) e h) (art. 377 c.p., intralcio alla giustizia nei confronti di Salvatore Caponigro). I motivi di ricorso contestavano: 1) per il capo e) la mancanza del nesso tra minacce e una testimonianza imminente e l'erronea applicazione dell'art. 377, soprattutto perché un episodio precedente era stato riqualificato come minaccia improcedibile per difetto di querela; 2) per il capo g) l'assenza del nesso soggettivo e causale tra la condotta e l'atto del pubblico ufficiale, potendo trattarsi solo di risentimento personale e non di resistenza; 3) per il capo h) l'errata interpretazione della norma sul 377 c.p., sostenendo che il reato richiederebbe pressioni volte a ottenere la ritrattazione di precedenti dichiarazioni accusatorie, elemento inesistente nel caso concreto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi. Sul capo e) ha ritenuto il motivo generico e infondato, confermando che le minacce erano dirette a un soggetto chiamato a testimoniare (V. Brig. Amoruso) per indurlo a rendere dichiarazioni favorevoli al ricorrente e che non è necessario che esistano pregresse dichiarazioni da ritrattare perché il reato di intralcio si realizzi. Sul capo h) ha confermato la qualificazione come intralcio alla giustizia nei confronti di Caponigro, ritenendo manifestamente infondata la tesi che sia richiesto lo specifico presupposto delle dichiarazioni pregresse. Sul capo g) ha ritenuto infondato e meramente assertivo l'assunto difensivo: la condotta aggressiva e l'opposizione fisica durante la notifica di un provvedimento restrittivo integrano il reato di resistenza. In conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 377 cod. pen.

    Norma sull'intralcio alla giustizia: la Corte ha interpretato che il reato si configura quando violenza o minaccia sono rivolte a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o a svolgere compiti ausiliari, al fine di influenzare il compimento di atti rilevanti (es. dichiarazioni non rispondenti al vero). Non è necessario che esistano pregresse dichiarazioni da ritrattare.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma relativa alla resistenza a pubblico ufficiale (come contestata nel capo g)): la Corte ha ritenuto che occorra valutare il nesso eziologico e la condotta oppositiva nell'ambito dell'attività del pubblico ufficiale; l'opposizione violenta o minacciosa durante la notifica di un provvedimento può integrare il reato.

  • artt. 371-bis, 371-ter, 372 e 373 cod. pen.

    Articoli richiamati come esempi di atti che il reo intende impedire o condizionare con la violenza o la minaccia (es. deposizioni, atti giudiziari). La Corte li menziona per chiarire l'oggetto delle condotte vietate dall'art. 377 e sottolinea che la finalità di influenzare tali atti è sufficiente anche in assenza di pregresse ritrattazioni.

Massime di principio

  • Il reato di intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.) può configurarsi anche se non esistono pregresse dichiarazioni accusatorie da ritrattare: è sufficiente che violenza o minaccia siano dirette a soggetti chiamati a rendere dichiarazioni o a svolgere funzioni ausiliarie, con la finalità di influenzare atti rilevanti per il procedimento.
  • Per valutare la sussistenza dell'elemento psicologico (intento intimidatorio o di condizionamento) è fondamentale il contesto fattuale e il tenore delle frasi o della condotta: formule vaghe o generiche possono essere comunque interpretate alla luce delle circostanze concrete.
  • La resistenza a pubblico ufficiale richiede un nesso causale e funzionale tra la condotta dell'imputato e l'attività del pubblico ufficiale; condotte aggressive o fisiche durante l'espletamento di atti (es. notifica di provvedimenti) possono integrare il reato anche se mosse da risentimento personale.
  • I ricorsi generici o meramente assertivi, privi di specifica e concreta indicazione dei profili di illegittimità e del nesso probatorio, sono ad alto rischio di inammissibilità in Cassazione.
  • Quando si contesta la qualificazione giuridica di minacce o intralcio alla giustizia, è utile dimostrare concretamente l'assenza di finalità ostativa rispetto ad atti processuali (ad es. prova che il soggetto non era chiamato a testimoniare o che non vi era relazione causale tra le parole e l'atto), non limitandosi a rilievi astratti.

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