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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27778/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza del GIP emessa ex art. 410 c.p.p. all'esito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Il ricorrente ha dedotto la violazione del contraddittorio, sostenendo che l'autorità procedente avrebbe dovuto prima identificare l'autore del reato e solo successivamente esaminare gli elementi a suo carico. La Corte rileva però che il mezzo di impugnazione utilizzato non è consentito avverso tale ordinanza di archiviazione e che le censure sono comunque manifestamente infondate.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP in esito all'opposizione della persona offesa. Viene richiamato il dato testuale dell'art. 410-bis c.p.p. e il precedente secondo cui l'ordinanza di archiviazione, non essendo affetta da abnormità strutturale o funzionale, non è impugnabile per cassazione; l'eventuale ricorso è dichiarabile inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, in difetto di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 410 c.p.p.

    norma che disciplina l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e il provvedimento del GIP adottato all'esito della relativa procedura

  • art. 410-bis c.p.p.

    richiamato come base testuale per affermare che l'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP in esito all'opposizione non è impugnabile per cassazione

  • art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.

    indicato come fondamento dell'inammissibilità del ricorso proposto con mezzo non consentito

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    richiamato per la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione emessa dal GIP all'esito dell'opposizione della persona offesa, quando non presenti abnormità strutturale o funzionale, non è impugnabile per cassazione.
  • Qualora sia proposto un ricorso per cassazione contro un provvedimento non impugnabile, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p. e può essere dichiarato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La deduzione di vizi inerenti al contraddittorio o alla sequenza logica dell'attività di indagine non consente, di per sé, di superare il limite di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieArchiviazioneImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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