Sentenza n. 6802/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 304/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 304/2023, relativa alle censure sulla legittimità di un vincolo paesaggistico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Basilicata n. 304/2023. Nel corso del giudizio d'appello è stata disposta una verificazione, il cui esito ha evidenziato l'infondatezza delle censure relative alla legittimità del vincolo paesaggistico. Con memoria notificata alle controparti, l'appellante ha dichiarato di rinunciare all'appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia all'appello, ritenendola idonea a determinare l'estinzione del giudizio d'appello. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio per la peculiarità della vicenda. Ha liquidato in favore del verificatore la somma complessiva di 8.182,00 euro, oltre accessori di legge, ponendola a carico della società privata appellante. L'importo deriva dalla ripartizione tra undici cause dell'onorario complessivo di 90.000,00 euro relativo al lavoro svolto cumulativamente dal verificatore.
Norme richiamate
Richiamato insieme alle disposizioni sul processo amministrativo ai fini della definizione del giudizio conseguente alla rinuncia all'appello.
Richiamato per la disciplina processuale applicabile.
La rinuncia all'appello, notificata alle controparti, determina l'estinzione del giudizio d'appello.
Richiamato per la disciplina dell'estinzione del giudizio.
art. 2 D.M. 30 maggio 2022
Utilizzato quale criterio per valutare la congruità della liquidazione delle spese di verificazione.
Massime di principio
- La rinuncia all'appello, quando è notificata a tutte le controparti, consente al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio d'appello.
- Le spese del giudizio possono essere compensate quando la peculiarità della vicenda costituisce un giusto motivo, anche in presenza dell'estinzione per rinuncia.
- Le spese di verificazione possono essere poste a carico della parte privata quando l'accertamento tecnico ha evidenziato l'infondatezza delle censure da essa proposte; se l'attività è stata svolta cumulativamente in più giudizi, il compenso può essere ripartito tra le cause secondo il criterio ritenuto congruo dal giudice.
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