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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18077/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati: partecipazione a associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., capo 1) e estorsione aggravata (art. 629, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., capo 9). Il ricorrente deduce vizi di motivazione e interpretazione dei fatti in quattro motivi: 1) assenza di stabile inserimento nell'associazione (la sua partecipazione sarebbe occasionale e limitata al rapporto padre-figlio); 2) inesistenza dell'elemento oggettivo dell'estorsione (la somma sarebbe stata richiesta a titolo di prestito); 3) difetto delle condizioni per l'aggravante del metodo mafioso (assenza di riferimenti o minacce legate al clan e finalità agevolativa inesistente); 4) insufficienza e mancata concordanza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi degli artt. 273 e 192 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente plausibile la motivazione del Tribunale del riesame che ha valutato il compendio indiziario in maniera sinottica: intercettazioni ambientali e telefoniche, monitoraggio del veicolo, perquisizioni e dichiarazioni della persona offesa (Siano) hanno formato un quadro indiziario grave e coerente sia in ordine alla partecipazione all'associazione mafiosa sia in relazione all'estorsione aggravata dal metodo mafioso. In particolare, è stata ritenuta corretta la qualificazione come estorsione (la richiesta di denaro senza giustificazione, l'indice intimidatorio costituito dall'atteggiamento suggerito dal padre, la mancata restituzione del denaro e la consapevolezza della vittima sulla caratura criminale del clan) e la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso anche in presenza di intimidazione 'silente'. Confermata quindi la misura custodiale e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la cancelleria provvederà agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Configurazione dei reati di associazione di tipo mafioso; la partecipazione è valutata in base a indizi coordinati e può sussistere anche per periodi non lunghi se emerge un "affectio societatis" e attività concreta (ricerca imprese, riscossione pizzo, rapporti con altri sodali).

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo e soggettivo in presenza di richiesta di denaro priva di giustificazione, della condotta intimidatoria implicita e della mancata restituzione, corroborata dalla percezione di timore della vittima.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del metodo mafioso applicabile anche quando l'intimidazione è implicita o 'silente', se la forza intimidatrice del sodalizio rende superflui avvertimenti espliciti o manifestazioni violente.

  • art. 628 cod. pen. (terzo comma, n. 3)

    Richiamato nel capo di imputazione insieme ad altri reati; contribuisce al quadro contestuale delle accuse (es. rapina/forme di violenza correlate all'attività del clan).

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione legale nella valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che non fossero emersi elementi idonei a superare la duplice presunzione prevista dalla norma, considerata la personalità dell'indagato e le modalità dei fatti.

  • art. 273 c.p.p.

    Regola la valutazione degli indizi; la sentenza sottolinea che gli indici devono essere valutati nel loro complesso (sinotticamente) per apprezzarne gravità, precisione e concordanza a fini cautelari.

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    Principi generali di valutazione della prova; la Corte ricorda i limiti del giudizio di legittimità: non può rivedere in termini di merito una diversa valutazione dei fatti già plausibilmente motivata dal giudice di merito.

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Disposizioni procedurali sulla liquidazione o sulla gestione delle spese processuali cui la cancelleria dovrà provvedere a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • La valutazione della sussistenza di gravi indizi per misure cautelari va operata nel suo complesso: elementi isolati possono apparire deboli, ma coordinati assumono valore probatorio significativo.
  • La durata limitata della partecipazione non esclude il reato di associazione mafiosa: conta l'effettivo apporto all'organizzazione (affectio societatis, ruolo operativo, rapporti con altri sodali), non la lunghezza temporale.
  • L'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche con intimidazioni implicite o 'silenti' se il sodalizio ha una forza deterrente tale da rendere superflua una minaccia esplicita.
  • Nel giudizio cautelare la mancata restituzione di somme e la condotta intimidatoria implicita, unite alla fama criminale del richiedente, possono confluire nel convincimento della natura estorsiva della condotta.
  • In sede di legittimità la Corte controlla la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito, ma non sostituisce la propria valutazione fattuale a quella del riesame quando questa è plausibile e coerentemente motivata.
  • Circostanze attenuanti come un'attività lavorativa dell'indagato non prevalgono automaticamente sulle esigenze cautelari se la condotta contestata è temporalmente coincidente e supportata da indizi gravi.

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