Cassazione Penale, Sentenza n. 37375/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di rinvio, aveva disposto il sequestro preventivo di due immobili formalmente intestati alla Repice ritenendoli nella reale disponibilità del coniuge indagato Gianluigi Facchini. La difesa deduceva violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 240-bis c.p. per carenza della motivazione circa la presunta disponibilità dei beni da parte di Facchini: il Tribunale avrebbe motivato soltanto ipotizzando una simulazione dell'operazione e la possibilità che Facchini agisse civilmente per rivendicare gli immobili, senza indicare elementi fattuali concreti e senza confutare i documenti prodotti dalla difesa che dimostravano la riferibilità esclusiva degli immobili alla Repice e la gestione autonoma da parte sua.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo la motivazione del Tribunale apodittica e priva dei necessari indici fattuali a sostegno della disponibilità degli immobili da parte dell'indagato. Richiamando il principio secondo cui, nel sequestro per equivalente, l'onere di dimostrare la riferibilità concreta dei beni all'indagato è a carico del pubblico ministero e non è sufficiente provare solo l'assenza di risorse del terzo, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto l'immediata restituzione dei beni sequestrati, ordinando gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
Norma delittuosa addebitata a Facchini (riciclaggio); utilizzata per inquadrare i reati alla base della misura autonoma di prevenzione patrimoniale.
Norma richiamata tra le imputazioni a carico dell'indagato; contestazione collegata ai profili tributari e ai flussi finanziari utilizzati per l'acquisto dei beni.
Norma sul reato contestato all'indagato (frode informatica o correlata a reati economici), richiamata nel quadro delle fattispecie oggetto d'indagine.
Ulteriore norma penale citata rispetto ai reati contestati all'indagato; evocata per motivare l'esigenza della misura cautelare patrimoniale.
Norma procedurale richiamata dal ricorso per censurare la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Richiamata nel motivo di cassazione in relazione agli obblighi di motivazione del giudice quando dispone misure cautelari reali.
Citato nel ricorso quale riferimento sostanziale rispetto ai profili di responsabilità o conseguenze connesse alla misura, oggetto della doglianza sulla motivazione.
art. 12-sexies D.L. n. 306/1992
Menzione normativa per evidenziare che non si applica in modo automatico la presunzione di non appartenenza al formale titolare tipica del sequestro 'allargato'; quindi serve prova specifica della disponibilità da parte dell'indagato.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi all'annullamento e alla restituzione dei beni.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su beni intestati a terzi, l'onere della prova circa la concreta riferibilità o disponibilità dei beni all'indagato grava sul pubblico ministero; non è sufficiente dimostrare solo che il terzo non aveva le risorse per acquistare i beni.
- La disponibilità effettiva può essere valutata anche in termini di poteri di fatto riconducibili al diritto di proprietà, ma la Corte richiede elementi specifici, concreti e fattuali (trasferimenti, pagamenti, collegamenti temporali e societari) per fondare la misura.
- L'ipotesi di simulazione o di trasferimento fittizio non può restare una mera affermazione apodittica: il giudice deve indicare gli indici circostanziati che la supportano; altrimenti il provvedimento è viziato per insufficiente motivazione.
- Se il provvedimento di sequestro manca di adeguata e specifica motivazione circa il 'periculum in mora' e il concreto collegamento patrimoniale tra beni e attività delittuose, la Cassazione è incline ad annullare e a disporre la restituzione dei beni.
- In situazioni analoghe è necessario documentare chiaramente l'origine dei flussi finanziari usati per l'acquisto, la coincidenza temporale con i fatti criminosi e la strumentalità dei beni alla commissione del reato per giustificare la misura cautelare patrimoniale.
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