Cassazione Penale, Ordinanza n. 34793/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati, cittadini rumeni, hanno proposto con un unico atto ricorsi per cassazione contro la sentenza del 16 settembre 2025 della Corte d’appello di Palermo, che aveva confermato le condanne pronunciate in giudizio abbreviato. A uno era stata inflitta la pena di un anno e quattro mesi di reclusione per le fattispecie previste dagli artt. 2, comma 1, lettera c-bis), e 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019; all’altra la pena di nove mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale, per le fattispecie previste dagli artt. 2, 3, commi 8 e 13, e 7, comma 1, del medesimo decreto. La vicenda riguardava dichiarazioni omissive relative allo stato di detenzione domiciliare di uno degli imputati, rese nella domanda di reddito di cittadinanza: secondo la decisione impugnata, tali dichiarazioni avevano consentito al primo di ottenere un beneficio non spettante e alla seconda di percepire un importo maggiore, per la mancata riduzione della scala di equivalenza. Con il primo motivo entrambi deducevano violazione degli artt. 7 del d.l. n. 4 del 2019, 43 e 47 c.p., per asserita mancanza del dolo. Con il secondo lamentavano vizi di motivazione sulla prova della consapevolezza dell’omissione e sulla mancata indicazione della domanda specifica relativa alla misura cautelare, dell’informazione ricevuta circa l’obbligo dichiarativo e degli elementi dimostrativi della consapevolezza. Con il terzo, riferito alla seconda imputata, deducevano violazione degli artt. 7 e 3, comma 13, del d.l. n. 4 del 2019, per mancata dimostrazione del nesso di strumentalità tra omissione e beneficio economico. Con il quarto entrambi invocavano l’art. 131-bis c.p. e contestavano il diniego della particolare tenuità del fatto. Con il quinto, riferito al primo imputato, censuravano il diniego delle attenuanti generiche e la mancata individualizzazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendoli generici e diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e del quadro probatorio, senza un confronto puntuale con la motivazione d’appello. Ha giudicato infondatamente contestati, e comunque inammissibili, i rilievi su dolo e condotta: la sentenza impugnata aveva motivato sulla falsità delle dichiarazioni e sull’omissione delle informazioni dovute circa la detenzione domiciliare; non ricorreva ignoranza inevitabile, poiché la disciplina non presentava un’oscurità del precetto tale da giustificarla, e l’eventuale affidamento a un patronato non esonerava gli istanti dalla responsabilità per i dati dichiarati. Il terzo motivo è stato disatteso richiamando la motivazione d’appello, secondo cui le dichiarazioni avevano consentito al primo imputato di accedere a un beneficio non spettante e alla seconda di ottenere un importo maggiore per la mancata riduzione della scala di equivalenza. Il motivo sulla particolare tenuità è stato dichiarato inammissibile perché reiterava le doglianze senza confrontarsi con la decisione, che aveva valorizzato modalità della condotta, intensità del dolo e assenza di condotte riparatorie; la valutazione non richiede l’esame di ogni indice previsto dall’art. 133, comma 1, c.p., purché siano esaminati quelli ritenuti rilevanti. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo del primo imputato sulle attenuanti generiche e sulla pena: la Corte d’appello aveva motivato facendo riferimento alle modalità della condotta, al danno arrecato all’ente pubblico mediante la percezione del beneficio per più mensilità e ai precedenti dell’imputato, ritenendo equa e adeguata la pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno, in conseguenza dell’inammissibilità e in assenza di elementi che escludessero la colpa nella sua determinazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019
la normativa in tema di attribuzione del reddito di cittadinanza non presenta connotati di criticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto
La disciplina degli obblighi dichiarativi connessi all’attribuzione del reddito di cittadinanza non era così oscura da fondare, nel caso concreto, un’ignoranza inevitabile del precetto.
art. 3, commi 8 e 13, d.l. n. 4/2019
le dichiarazioni degli imputati in sede di domanda hanno permesso a Ungureanu Alexandru Ionut di accedere a un beneficio in radice non spettante e a Ungureanu Alina Daniela di fruire di un importo maggiore a titolo di reddito di cittadinanza, vista la mancata riduzione della scala di equivalenza, la cui operatività del caso concreto è analiticamente spiegata in sentenza (pagg. 2-3)
La condotta dichiarativa omissiva è stata ritenuta causalmente rilevante per l’accesso a un beneficio non spettante o per la percezione di un importo maggiore, anche attraverso la mancata riduzione della scala di equivalenza.
il giudizio di tenuità si fonda su una valutazione omnicomprensiva delle peculiarità del fatto, atta a valorizzare, ai sensi dell’art. 133, comma 1 cod. pen. una serie di indici, quali le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’abitualità del comportamento, l’entità del danno o del pericolo nonché la condotta susseguente al reato, ma ciò non implica che l’organo giudicante debba valutare tutti questi elementi, risultando sufficiente la disamina di quelli ritenuti rilevanti
La valutazione della particolare tenuità deve considerare complessivamente le peculiarità del fatto e gli indici pertinenti, ma il giudice non è tenuto a esaminarli tutti, se motiva sugli elementi ritenuti rilevanti.
il giudizio di tenuità si fonda su una valutazione omnicomprensiva delle peculiarità del fatto, atta a valorizzare, ai sensi dell’art. 133, comma 1 cod. pen. una serie di indici, quali le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’abitualità del comportamento, l’entità del danno o del pericolo nonché la condotta susseguente al reato, ma ciò non implica che l’organo giudicante debba valutare tutti questi elementi, risultando sufficiente la disamina di quelli ritenuti rilevanti
Gli indici di commisurazione richiamati dalla norma orientano la valutazione della tenuità, senza imporre una disamina analitica di ciascuno, purché siano trattati quelli considerati rilevanti.
la Corte ha evidenziato come, avuto riguardo alle modalità della condotta, all’entità del danno cagionato all’Ente pubblico (attraverso la percezione del beneficio per più mensilità) e ai precedenti gravanti sull’imputato, le deduzioni genericamente formulate dalla difesa non siano idonee né a giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62-bis cod. pen., né a fondare una rideterminazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio, ritenuto equo e adeguatamente commisurato al disvalore del fatto commesso (pag. 5 del provvedimento)
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sulla valutazione delle modalità della condotta, dell’entità del danno e dei precedenti, quando le deduzioni difensive siano generiche e la motivazione sia congrua.
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende della somma determinata equitativamente, quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella causa d’inammissibilità.
la Corte d’appello ha fornito un’ampia e puntuale motivazione sul punto, rilevando come risulti incontrovertibile la falsa dichiarazione resa dagli imputati, i quali hanno omesso di fornire le informazioni dovute in ordine allo stato di detenzione domiciliare dell’imputato (pag. 2 del provvedimento)
La censura sulla mancanza dell’elemento soggettivo è stata respinta perché la motivazione di merito aveva ritenuto consapevole la falsa dichiarazione e l’omissione delle informazioni dovute.
nel caso di specie, non ricorre un caso di ignoranza inevitabile, poiché la normativa in tema di attribuzione del reddito di cittadinanza non presenta connotati di criticità tali da far ritenere l’oscurità del precetto
L’ignoranza della disciplina non è inevitabile quando il precetto non presenta un grado di oscurità tale da giustificare l’errore invocato.
Massime di principio
- La deduzione di mancanza del dolo o di insussistenza degli elementi della condotta è inammissibile in cassazione se si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro fattuale e non si confronta puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
- L’affidamento a un patronato nella compilazione o trasmissione di una domanda di beneficio non esclude di per sé la responsabilità dell’istante per la correttezza delle dichiarazioni rese, quando l’intermediario si limiti a raccoglierle e trasmetterle senza poteri di verifica.
- L’ignoranza del precetto non è inevitabile quando la disciplina applicabile non presenti criticità tali da renderla oscura; nel caso considerato, tale valutazione è stata riferita agli obblighi dichiarativi per il reddito di cittadinanza.
- Ai fini della particolare tenuità del fatto, il giudice deve compiere una valutazione complessiva delle peculiarità del fatto e degli indici pertinenti, ma non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi indicati dall’art. 133, comma 1, c.p., purché motivi su quelli ritenuti rilevanti.
- La genericità delle deduzioni difensive può giustificare il diniego delle attenuanti generiche e di una riduzione della pena quando la decisione di merito abbia motivatamente considerato modalità della condotta, danno arrecato e precedenti dell’imputato.
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