Cassazione Penale, Ordinanza n. 10426/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un imputato al quale il G.i.p. ha applicato, su richiesta dell'interessato e con il consenso del pubblico ministero, la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 1.200 di multa per i reati indicati in imputazione ai capi 1), 2) e 3). L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 3-bis c.p. La Corte rileva che, nel rito ex art. 444 c.p.p., il sindacato di legittimità è molto limitato e che la doglianza sulla qualificazione giuridica è proponibile solo se emerge un errore manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al fatto contestato; nel caso concreto la difesa si era limitata a prospettare una diversa lettura della condotta, senza evidenziare un errore eclatante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo manifestamente infondato. Ha ritenuto che la censura sulla qualificazione giuridica della condotta non rientrasse, nel caso concreto, nei ristretti limiti di impugnazione previsti per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mancando un errore manifesto nella sussunzione giuridica del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come base del provvedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Corte afferma che, avverso la sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammessa solo nei casi tassativamente indicati dalla norma; la censura sulla qualificazione giuridica della condotta è estranea a tale perimetro salvo errore manifesto.
art. 628, comma 3, n. 3-bis, c.p.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la qualificazione giuridica della condotta ascritta.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è consentito soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con conseguente inammissibilità delle doglianze che esulino da tale perimetro.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto non è di regola deducibile contro il patteggiamento, salvo che l'errore di sussunzione sia manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità rispetto al capo di imputazione.
- Non integra errore manifesto la mera prospettazione difensiva di una diversa interpretazione della condotta, quando il giudice di merito abbia già valutato il fatto in modo coerente con l'imputazione.
- Nel rito applicativo della pena su richiesta, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una rivalutazione del fatto o in una revisione ordinaria della qualificazione giuridica operata dal giudice di merito.
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