Cassazione Penale, Sentenza n. 14863/2024 del 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/10/2023 con cui il GIP, pur avendo ammesso l'incidente probatorio (ordinanza 29/09/2023), ha respinto l'eccezione difensiva di nullità per violazione dell'art. 398, comma 2, c.p.p. (secondo cui tra l'ordinanza che ammette l'incidente probatorio e l'udienza devono intercorrere non più di dieci giorni). Il difensore ha sostenuto che il termine è a pena di nullità (nullità relativa) e che la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata. Il GIP ha ritenuto il termine non perentorio e ha giustificato il superamento del termine con la necessità di reperire la persona offesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata è un provvedimento endoprocedimentale emesso nell'ambito dell'incidente probatorio e, secondo l'art. 586, comma 1, c.p.p. (applicato analogicamente all'incidente probatorio), contro tali ordinanze l'impugnazione può essere proposta solo con l'impugnazione contro la sentenza. La Corte ha richiamato giurisprudenza che conferma la non impugnabilità immediata delle ordinanze istruttorie e ha osservato che precedenti affermazioni sulla nullità erano obiter e/o presenti in ricorsi decisi in sede di appello avverso sentenze. Non è stata esaminata nel merito la questione sulla perentorietà del termine di cui all'art. 398, comma 2. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 398, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede che tra l'ordinanza che ammette l'incidente probatorio e l'udienza non debbano intercorrere più di dieci giorni. Nel caso concreto la Corte non ha deciso sulla natura perentoria del termine (la questione non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni di impugnabilità differita).
art. 586, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce la regola generale secondo cui le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari o nel dibattimento sono impugnabili, salvo diversa previsione, soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. La Corte ha applicato tale principio alle ordinanze del giudice dell'incidente probatorio, ritenendole non autonomamente impugnabili.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende; la norma è stata applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Le ordinanze emesse nell'ambito dell'incidente probatorio sono, di regola, provvedimenti endoprocedimentali non immediatamente impugnabili: le eccezioni devono essere conservate e dedotte nell'impugnazione contro la sentenza.
- La tempestiva eccezione di nullità in udienza è necessaria per preservare la questione in vista dell'appello contro la sentenza, ma non conferisce automaticamente il diritto ad un'impugnazione autonoma dell'ordinanza istruttoria.
- Se si ritiene che vi sia stata violazione di termini processuali previsti dalla legge (es. art. 398, comma 2), occorre sollevare l'eccezione tempestivamente e poi riproporla nell'impugnazione contro la decisione di merito; l'impugnabilità immediata è ammessa solo se espressamente prevista dalla legge o in casi straordinari specificamente riconosciuti.
- L'argomento dell'abnormità non è efficace per aggirare il divieto di impugnazione immediata quando l'ordinamento prevede un rimedio impugnatorio differito: tale dottrina è applicabile con molta cautela e va documentata con chiari elementi di straordinarietà.
- Per minimizzare rischi procedurali, il difensore dovrebbe: 1) sollevare formalmente l'eccezione nel primo atto utile; 2) documentare tempestivamente le ragioni della nullità; 3) prevedere e preparare l'impugnazione contro la sentenza di merito; 4) valutare eventuali istanze al giudice che ha emanato l'ordinanza per riconsiderare il provvedimento prima della decisione di merito.
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