Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35836/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva accolto l'appello del pubblico ministero avverso il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di custodia cautelare in carcere per il reato di devastazione (artt. 110, 112 n.1, 419 c.p.) commesso il 9 marzo 2020 nella Casa circondariale di Foggia. Motolese è accusato di avere colpito con spranghe la postazione di servizio dell'ass. capo Campanella durante una sommossa carceraria. Il GIP aveva riconosciuto gravi indizi ma aveva escluso esigenze cautelari collegando la violenza all'eccezionale situazione pandemica; il Tribunale aveva invece ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia carceraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi, ritenendo adeguata e coerente la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, valutazione prognostica fondata su modalità del fatto, personalità e precedenti) e all'adeguatezza della custodia carceraria come misura. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riguarda il concorso di persone nel reato; qui indicato per spiegare la partecipazione con altri detenuti alla sommossa.

  • art. 112 n. 1 cod. pen.

    Indica il concorso di reati; citato in relazione alla imputazione coordinata con altre fattispecie penali.

  • art. 419 cod. pen.

    Norma che sanziona la devastazione; la condotta attribuita a Motolese è stata inquadrata in tale fattispecie per i danni e la violenza arrecati alla struttura carceraria.

  • Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, Rv. 277392

    Giurisprudenza richiamata per il principio che il pericolo di reiterazione si riferisce anche a reati della stessa specie e non necessariamente allo stesso fatto-reato.

  • Sez. 5, n. 70 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 274403

    Richiama il principio che l'attualità del pericolo non richiede una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica basata su elementi concreti.

  • Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Rv. 273674

    Conferma che la sussistenza dell'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione può fondarsi sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'indagato.

  • Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Rv. 271216

    Ulteriore richiamo a principi sulla valutazione prognostica del pericolo di reiterazione e sua compatibilità con la custodia cautelare.

  • Sez. U, n. 20769 del 28/04/2016, Rv. 266650

    Richiamata per l'indicazione degli 'indici rivelatori' del requisito di concretezza e attualità (modalità e circostanze del fatto, personalità dell'indagato), confermando l'approccio prognostico.

  • Sez. 5, n. 51260 del 04/07/2014, Rv. 261723

    Principio secondo il quale, nella scelta della custodia cautelare, non è necessaria una dimostrazione analitica dell'inidoneità di tutte le altre misure; è sufficiente indicare elementi specifici tratti dalla natura e modalità del reato e dalla personalità dell'indagato.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione va valutato in senso ampio: non occorre che il giudice individui la possibilità di ripetere esattamente lo stesso fatto, ma la propensione a compiere reati della stessa specie (stessa natura o modalità) desumibile da condotte e precedenti.
  • L'attualità del pericolo non richiede l'esistenza di un'immediata occasione di delinquere; è sufficiente una prognosi fondata su elementi concreti quali modalità del fatto, gravità, danni prodotti, personalità e contesto socio-ambientale.
  • La situazione emergenziale (es. pandemia) può costituire occasione del reato ma non esclude automaticamente l'esistenza delle esigenze cautelari quando la violenza sia gratuita, grave e rivelatrice della personalità criminosa dell'agente.
  • Nella scelta della misura cautelare non è necessario motivare analiticamente perché tutte le altre misure siano inidonee: il giudice deve esporre elementi logico-giuridici specifici che rendono la custodia in carcere la più adeguata per impedire la prosecuzione dell'attività criminosa.
  • La valutazione motivazionale del giudice deve essere coerente e specifica: censure generiche o prive di precisione sui punti decisivi risultano inefficaci e possono rendere il ricorso inammissibile.
  • Elementi decisivi a favore della custodia sono la gravità concreta del fatto, le modalità esecutive particolarmente violente, danni significativi alla struttura/servizio e precedenti penali di rilevo che denotino una personalità incline alla violenza.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.