Cassazione Penale, Ordinanza n. 04905/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e la facoltà di aumento prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato tributario contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato alla pena di un anno di reclusione per omessa presentazione della dichiarazione IRES relativa all'anno d'imposta 2017, quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata, in relazione a fatti commessi in Rende il 29/12/2018. Con il ricorso per cassazione si deducevano, in sintesi, manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge, sostenendo che il ricorrente fosse un mero prestanome e che, conseguentemente, difettasse il dolo specifico richiesto dal reato, cioè la finalità di evadere le imposte. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non supportato da puntuali ragioni di diritto e di fatto, e comunque manifestamente infondato, poiché si limitava a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza d'appello. La Corte territoriale aveva infatti motivato in modo razionale sia sulla effettiva carica rivestita dall'imputato, sia sulla non dimostrata esistenza di un amministratore di fatto, sia sulla finalità evasiva desumibile dalla cessazione dell'attività aziendale poco dopo la scadenza del termine per la dichiarazione.
Norme richiamate
Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione annuale, quando commessa dal legale rappresentante con finalità di evasione dell'imposta sul reddito.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo generico valutazioni di merito già esaminate e disattese dalla sentenza impugnata, senza una specifica critica alla motivazione.
- La deduzione secondo cui l'imputato sarebbe stato un mero prestanome, per essere utilmente scrutinata, deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da un effettivo confronto con gli elementi di fatto valorizzati dal giudice di merito; in difetto, il motivo è aspecifico.
- Nel reato di omessa dichiarazione tributaria, il dolo specifico può essere desunto anche da elementi fattuali sintomatici, quali la cessazione dell'attività subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, se logicamente valorizzati dal giudice di merito.
- Quando la sentenza di merito offre una motivazione razionale e coerente sulla qualifica dell'agente e sulla finalità evasiva, il sindacato di cassazione non può tradursi in una rivalutazione del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che può essere determinata in misura superiore al minimo legale nei casi previsti dalla legge.
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