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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47113/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato il detenuto, sottoposto al regime 41-bis, all'acquisto tramite impresa di mantenimento di un lettore CD e di CD musicali sigillati con marchio SIAE. Il ricorso sosteneva che non esiste un diritto soggettivo del detenuto alla detenzione di lettori/CD musicali (richiami a d.P.R. 230/2000 art.40 e alla Circolare 2/10/2017 art.14), che la materia è riservata all'Amministrazione penitenziaria e che il divieto o il diniego sono giustificati da esigenze di ordine e sicurezza nel regime differenziato, in particolare per il rischio di comunicazioni occulte o veicolazione di messaggi criminali e per l'impossibilità, in alcuni casi, di attuare verifiche e messa in sicurezza dei dispositivi senza oneri non esigibili per l'Amministrazione.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, richiamando l'orientamento consolidato della Sezione (cfr. Sez.1, n.43484/2021 Viscido e Sez.1, n.29819/2021 Ferraro). Pur riconoscendo che l'ascolto di musica può rientrare nelle attività trattamentali e non è in assoluto precluso, la Corte ha affermato che l'amministrazione deve poter mettere in sicurezza i dispositivi per prevenire manomissioni e comunicazioni occulte; la semplice apposizione del marchio SIAE sui CD non è sufficiente a garantire l'assenza di rischi. Se gli accorgimenti richiesti comportano adempimenti non esigibili dall'Amministrazione o un impatto organizzativo non sostenibile, è ragionevole il divieto di introdurre tali dispositivi nei reparti 41-bis. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ordinamento penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354)

    Consente misure restrittive del trattamento per impedire comunicazioni con l'esterno e rapporti con l'organizzazione di appartenenza; legittima il diniego all'introduzione di dispositivi se necessari per ragioni di ordine e sicurezza e se la messa in sicurezza non è praticabile senza oneri non esigibili.

  • art. 15, Ordinamento penitenziario

    Richiama le attività trattamentali (istruzione, lavoro, attività culturali e ricreative) come strumenti rieducativi, riconoscendo che l'ascolto di musica può rientrare tra le attività trattamentali, salvo le limitazioni di sicurezza previste per il 41-bis.

  • art. 12, Ordinamento penitenziario

    Prevede l'allestimento di attrezzature per attività comuni e trattamentali negli istituti, ma non impone l'obbligo di introdurre specifici dispositivi nei reparti 41-bis se contrastano con esigenze di sicurezza.

  • d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 40

    Disciplina l'uso di apparecchi personali da parte dei detenuti (limitato a lavoro e studio previo nulla osta del direttore); indicato dal Ministero per sostenere l'assenza di un diritto soggettivo alla detenzione di lettori/CD musicali.

  • Circolare del 2 ottobre 2017, art. 14

    Regola l'uso di televisori, radioline e supporti informatici nei servizi; consente lettori digitali per materiale giudiziario o di studio e vieta l'uso di personal computer da parte dei detenuti 41-bis, circoscrivendo le modalità di fruizione e inquadrando i limiti in ragione della sicurezza.

  • Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021 (Viscido)

    Principio di diritto secondo cui è legittimo il diniego amministrativo all'acquisto/detenzione di CD musicali e lettori digitali per 41-bis quando non sia possibile assicurare la messa in sicurezza dei dispositivi senza oneri insostenibili per l'istituto.

  • Sez. 1, n. 29819 del 29/06/2021 (Ferraro)

    Conferma che la possibilità di coltivare interessi culturali non esclude la valutazione circostanziata del Tribunale circa l'impatto organizzativo e la praticabilità degli interventi di messa in sicurezza richiesti all'Amministrazione prima di riconoscere un diritto all'uso di lettori CD ricreativi.

Massime di principio

  • Il detenuto non ha un diritto assoluto e indiscriminato ad introdurre lettori CD o supporti musicali se sottoposto al regime 41-bis; ogni richiesta va bilanciata con le esigenze di sicurezza.
  • La semplice presenza del marchio SIAE sui CD non garantisce l'assenza di rischi comunicazionali o di contenuti pericolosi; sono necessari controlli e misure tecniche di messa in sicurezza dei dispositivi.
  • L'Amministrazione penitenziaria può legittimamente negare l'autorizzazione se gli accorgimenti richiesti per la sicurezza comportano adempimenti non esigibili o un impatto organizzativo non sostenibile.
  • Il giudice deve verificare, prima di riconoscere un diritto del detenuto, la effettiva praticabilità delle misure di sicurezza richieste all'Amministrazione e motivare il bilanciamento tra trattamento rieducativo e esigenze di ordine e sicurezza.
  • La giurisprudenza della Cassazione consente la concessione di dispositivi ricreativi quando l'Amministrazione dimostri la possibilità di renderli inoffensivi rispetto ai rischi specifici del regime 41-bis.

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