Cassazione Penale, Ordinanza n. 41444/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.U.P. del Tribunale di Verona, con riconoscimento della continuazione con precedenti reati già giudicati e con rideterminazione della pena complessiva. Il difensore dell'imputato ha proposto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando: la correttezza della qualificazione giuridica del fatto; asseriti profili di incertezza sulla responsabilità penale; la corretta identificazione giuridica ai fini della continuazione; e l'entità dell'aumento per la continuazione, ritenuto superiore rispetto alla prima sentenza e privo di motivazione. La Corte rileva però che il ricorso si risolve in censure generiche e aspecifiche, senza indicare un vero errore manifesto nella qualificazione giuridica né dedurre una pena illegale; inoltre, nel patteggiamento l'imputato rinuncia a contestare la colpevolezza e, salve le ipotesi di illegalità della pena o dei casi tassativi di cui all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non può dolersi dell'entità della pena concordata o di pretesi vizi motivazionali sulla responsabilità e sulla continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non rientrassero nei limiti tassativi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In particolare, la censura sulla qualificazione giuridica era generica e non allegava un errore manifesto o una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; le doglianze sulla responsabilità penale, sulla continuazione e sull'aumento di pena erano inammissibili perché, con la richiesta di patteggiamento, l'imputato rinuncia a contestare le premesse dell'accusa e l'entità della pena concordata, salvo il caso di pena illegale, qui non ricorrente. Conseguentemente, la Corte ha applicato la disciplina conseguente all'inammissibilità, condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena concordata tra imputato e pubblico ministero.
l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza
i motivi di ricorso contro il patteggiamento sono tassativi e non possono essere ampliati a censure sulla responsabilità, sulla motivazione o sulla misura della pena concordata, salvo pena illegale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
nel caso concreto è invocato come parametro formale del ricorso, ma la Corte osserva che la censura motivazionale non è deducibile oltre i limiti speciali dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la Corte esclude che, contro la sentenza di patteggiamento, sia deducibile in cassazione l'omessa o insufficiente valutazione dei presupposti del proscioglimento immediato.
la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata senza formalità, con procedura semplificata e non partecipata; la disciplina speciale si applica ai ricorsi non ammissibili nei limiti di legge.
artt. 610, comma 1, e 611 c.p.p.
richiamati in relazione alla trattazione camerale partecipata, distinta dalla procedura semplificata per l'inammissibilità.
art. 1120/2024 del Tribunale di Verona
sentenza precedente richiamata ai fini della continuazione, ma non è una norma; indicata solo come precedente giudiziario nel testo.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura ulteriore è inammissibile.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se deduce un errore manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; non basta una critica generica o opinabile.
- Nel patteggiamento l'imputato, aderendo all'accordo sulla pena, rinuncia in sostanza a contestare la responsabilità penale e non può dolersi dell'entità della pena concordata, salvo che la pena sia illegale.
- Non è deducibile contro la sentenza di patteggiamento il vizio di motivazione relativo alla mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., poiché tale controllo non rientra nei casi tassativi di impugnazione.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è inammissibile, la Corte può dichiararlo senza formalità con procedura semplificata e il ricorrente è condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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