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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48313/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania (20/05/2023) che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. volto a revocare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata a furti di autovetture, estorsione, ricettazione e riciclaggio. Il motivo principale denunciato era violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p.: si contestava che la valutazione dell abitualita della condotta non poteva di per sé giustificare il pericolo di reiterazione e che l'ordinanza era carente perché non indicava le ragioni per le quali misure meno afflittive (anche cumulative) non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che il ricorrente non ha affrontato in modo specifico e confrontato le censure con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto priva di vizi la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva rilevato un pericolo di recidiva concreto e attuale fondato sulla personalità dell'imputato (pregresse condanne definitive per reati, tra cui stupefacenti, e condanne più recenti per truffa e appropriazione indebita) e sulle modalità dei fatti (radicamento nel circuito criminoso, collegamenti territoriali, abitualità e professionalità delle condotte, organizzazione e disponibilità di mezzi). Il Tribunale aveva inoltre osservato che il monitoraggio era cessato nel 2021 per fine delle intercettazioni e non per interruzione spontanea dell'attività del sodalizio, e aveva ritenuto la custodia in carcere l'unica misura idonea a fronteggiare la pericolosità dell'indagato, poiché misure alternative e il braccialetto elettronico sarebbero risultate inidonee a recidere i consolidati rapporti criminali. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rimettendo gli atti alla cancelleria per gli adempimenti.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma invocata per il ricorso avverso provvedimenti cautelari; nel caso era lo strumento formale impiegato dal ricorrente per impugnare l'ordinanza del GIP.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Definisce il pericolo di reiterazione del reato: la Corte sottolinea che tale pericolo deve essere concreto e attuale, valutato con prognosi fondata sulla personalità dell'imputato e sulle sue condizioni di vita, non richiedendo la previsione di una specifica occasione di reato.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama esigenze di motivazione nella scelta della misura cautelare; la censura del ricorrente riguardava la presunta mancata indicazione delle ragioni per escludere misure meno afflittive, questione però ritenuta affrontata e motivata dal Tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)

    Norma che ha introdotto la possibilità della requisitoria scritta e della trattazione con contraddittorio scritto; nel caso la trattazione è avvenuta per iscritto e il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti della motivazione e dell'esposizione del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato tale principio nel ritenere il ricorso aspecifico perché non confrontato con la motivazione impugnata.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha ordinato l'inoltro per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • In sede di misure cautelari il pericolo di reiterazione deve essere valutato come rischio concreto e attuale: non è sufficiente la mera affermazione di 'abitualità' senza collegarla alla personalità, alle condanne pregresse e alle concrete condizioni di vita dell'indagato.
  • La motivazione del giudice di merito deve esplicitare in modo organico perché misure meno afflittive siano inidonee; tuttavia il ricorrente in Cassazione deve specificamente e puntualmente confrontarsi con quella motivazione per evitare l'inammissibilità per aspecificità.
  • La sussistenza di pregresse condanne, la professionalità e l'organizzazione dell'attività delittuosa e i consolidati rapporti criminali possono giustificare la custodia in carcere quando le misure alternative risultino insufficienti a interrompere i contatti e prevenire la reiterazione.
  • La cessazione dell'attività di monitoraggio investigativo (es. interruzione intercettazioni) non equivale automaticamente a una cessazione spontanea dell'attività delittuosa; il giudice può tenerne conto nella prognosi di pericolosità.
  • Misure tecnologiche come il braccialetto elettronico possono essere ritenute idonee a prevenire la fuga ma non necessariamente a recidere reti di relazioni criminali; il giudice può ritenere necessaria la custodia in carcere per questo motivo.
  • In Cassazione la forma e la specificità del motivo sono essenziali: ripetere motivi di merito senza affrontare la motivazione del provvedimento impugnato espone al rigetto per aspecificità e alla condanna alle spese.

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