Cassazione Penale, Sentenza n. 48313/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania (20/05/2023) che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. volto a revocare la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione a delinquere finalizzata a furti di autovetture, estorsione, ricettazione e riciclaggio. Il motivo principale denunciato era violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, c.p.p.: si contestava che la valutazione dell abitualita della condotta non poteva di per sé giustificare il pericolo di reiterazione e che l'ordinanza era carente perché non indicava le ragioni per le quali misure meno afflittive (anche cumulative) non sarebbero idonee a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, rilevando che il ricorrente non ha affrontato in modo specifico e confrontato le censure con la motivazione del provvedimento impugnato. Il Collegio ha ritenuto priva di vizi la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva rilevato un pericolo di recidiva concreto e attuale fondato sulla personalità dell'imputato (pregresse condanne definitive per reati, tra cui stupefacenti, e condanne più recenti per truffa e appropriazione indebita) e sulle modalità dei fatti (radicamento nel circuito criminoso, collegamenti territoriali, abitualità e professionalità delle condotte, organizzazione e disponibilità di mezzi). Il Tribunale aveva inoltre osservato che il monitoraggio era cessato nel 2021 per fine delle intercettazioni e non per interruzione spontanea dell'attività del sodalizio, e aveva ritenuto la custodia in carcere l'unica misura idonea a fronteggiare la pericolosità dell'indagato, poiché misure alternative e il braccialetto elettronico sarebbero risultate inidonee a recidere i consolidati rapporti criminali. Conseguentemente la Corte ha confermato l'inammissibilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rimettendo gli atti alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
Norma invocata per il ricorso avverso provvedimenti cautelari; nel caso era lo strumento formale impiegato dal ricorrente per impugnare l'ordinanza del GIP.
Definisce il pericolo di reiterazione del reato: la Corte sottolinea che tale pericolo deve essere concreto e attuale, valutato con prognosi fondata sulla personalità dell'imputato e sulle sue condizioni di vita, non richiedendo la previsione di una specifica occasione di reato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiama esigenze di motivazione nella scelta della misura cautelare; la censura del ricorrente riguardava la presunta mancata indicazione delle ragioni per escludere misure meno afflittive, questione però ritenuta affrontata e motivata dal Tribunale del riesame.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con mod.)
Norma che ha introdotto la possibilità della requisitoria scritta e della trattazione con contraddittorio scritto; nel caso la trattazione è avvenuta per iscritto e il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti della motivazione e dell'esposizione del motivo di ricorso in Cassazione; la Corte ha richiamato tale principio nel ritenere il ricorso aspecifico perché non confrontato con la motivazione impugnata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma tecnica richiamata per gli adempimenti di cancelleria a seguito della pronuncia; la Corte ha ordinato l'inoltro per gli adempimenti conseguenti.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari il pericolo di reiterazione deve essere valutato come rischio concreto e attuale: non è sufficiente la mera affermazione di 'abitualità' senza collegarla alla personalità, alle condanne pregresse e alle concrete condizioni di vita dell'indagato.
- La motivazione del giudice di merito deve esplicitare in modo organico perché misure meno afflittive siano inidonee; tuttavia il ricorrente in Cassazione deve specificamente e puntualmente confrontarsi con quella motivazione per evitare l'inammissibilità per aspecificità.
- La sussistenza di pregresse condanne, la professionalità e l'organizzazione dell'attività delittuosa e i consolidati rapporti criminali possono giustificare la custodia in carcere quando le misure alternative risultino insufficienti a interrompere i contatti e prevenire la reiterazione.
- La cessazione dell'attività di monitoraggio investigativo (es. interruzione intercettazioni) non equivale automaticamente a una cessazione spontanea dell'attività delittuosa; il giudice può tenerne conto nella prognosi di pericolosità.
- Misure tecnologiche come il braccialetto elettronico possono essere ritenute idonee a prevenire la fuga ma non necessariamente a recidere reti di relazioni criminali; il giudice può ritenere necessaria la custodia in carcere per questo motivo.
- In Cassazione la forma e la specificità del motivo sono essenziali: ripetere motivi di merito senza affrontare la motivazione del provvedimento impugnato espone al rigetto per aspecificità e alla condanna alle spese.
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