Cassazione Penale, Sentenza n. 23748/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. per determinare la competenza territoriale relativa al reato più grave contestato (ricettazione di un assegno). Gli elementi di fatto: l'assegno era stato "spedito" da Manciano (GR), destinato a Scansano (GR) ma non ricevuto dal destinatario, e risultava "posto all'incasso" a Roma; non era però determinabile il luogo in cui l'imputato aveva effettivamente ricevuto il titolo proveniente da delitto
La decisione
La Corte ha affermato che la ricettazione è reato istantaneo che si consuma nel momento della ricezione della cosa e per individuare la competenza territoriale occorre stabilire, su base di elementi oggettivi, il luogo in cui la cosa è stata ricevuta. Le dichiarazioni dell'imputato non possono prevalere senza riscontri. Se il luogo di ricezione non è determinabile per mancanza o ambiguità di elementi probatori, si applicano le regole suppletive dell'art. 9, comma 2, cod. proc. pen.: la competenza va al tribunale del domicilio dell'imputato. Poiché il domicilio dichiarato è in via Bolzano 3, Castel Volturno, è competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Pertanto la Corte dichiara l'incompetenza del Tribunale di Roma e dispone la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Norme richiamate
Norma che consente al giudice che dubita della propria competenza per territorio di trasmettere gli atti alla Corte di Cassazione per la determinazione della competenza; utilizzata come base procedurale del rinvio pregiudiziale
Regola suppletiva per la determinazione della competenza territoriale quando non è possibile individuare il luogo di consumazione del reato: applicazione del criterio del domicilio dell'imputato
Giurisprudenza (Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017; Sez. 2, n. 1312 del 23/01/1997)
Confermate le massime secondo cui la ricettazione è reato istantaneo consumato al momento della ricezione del bene e che non è possibile estendere la "parte dell'azione" alla mera protrazione degli effetti permanenti per attribuire competenza al luogo in cui la detenzione è accertata; inoltre le dichiarazioni dell'imputato richiedono riscontri oggettivi
Massime di principio
- La ricettazione è reato istantaneo: rileva il luogo in cui l'agente riceve il bene; per determinare la competenza territoriale occorrono elementi oggettivi che dimostrino quel luogo
- Le dichiarazioni dell'imputato sul luogo di ricezione non hanno valore decisivo senza riscontri sicuri e oggettivi
- Se non si può stabilire il luogo di ricezione per mancanza o ambiguità di prove, si applicano le regole suppletive dell'art. 9 cod. proc. pen. (es. domicilio dell'imputato ai sensi del comma 2)
- Non è lecito considerare la mera detenzione successiva o l'incasso successivo come "parte dell'azione" per spostare la competenza verso il luogo in cui la detenzione o l'incasso sono stati accertati, salvo che il luogo dell'effettiva ricezione non coincida e sia provato
- Nelle ipotesi di titoli (assegni, documenti) inviati o spediti, è importante raccogliere elementi oggettivi (tracciatura spedizione, ricevute, attestazioni bancarie sull'incasso, verifiche sul possesso materiale) per stabilire il luogo di ricezione e quindi la competenza
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