Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 03657/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202509652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva accolto l'azione avverso il silenzio di ARERA sull'approvazione dell'aggiornamento 2024/2025 del PEF validato dall'AGER

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore rifiuti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'ARERA ha appellato la sentenza del TAR Lombardia, chiedendone la riforma e la sospensione, in relazione alla declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull'obbligo di concludere il procedimento di approvazione dell'aggiornamento del PEF relativo alle predisposizioni tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'impresa appellata ha resistito, sollevando eccezioni processuali e chiedendo il rigetto dell'appello. Nel corso del giudizio, l'ARERA ha comunicato di avere adottato la deliberazione n. 591/2025/R/rif., con la quale ha concluso negativamente il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessi dall'AGER per il biennio 2024-2025, escludendo incrementi dei corrispettivi e disponendo il recupero, a vantaggio dell'utenza, delle eventuali differenze tariffarie mediante successivi conguagli.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che l'ARERA aveva concluso il procedimento mediante un provvedimento espresso. La conclusione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere rispetto al giudizio di primo grado e ha fatto venir meno l'interesse alla decisione dell'appello. Il Collegio ha precisato che l'azione contro il silenzio, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., tutela l'interesse a ottenere la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, autonomamente impugnabile, e non il diritto a ottenere uno specifico contenuto della decisione né un mero riscontro alle singole contestazioni formulate durante l'istruttoria. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    conclusione del procedimento amministrativo; obbligo dell'amministrazione di provvedere

    L'azione contro il silenzio tutela la pretesa alla conclusione del procedimento e all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, non uno specifico esito sostanziale.

  • art. 117 c.p.a.

    conclusione del procedimento amministrativo

    Il rito sul silenzio opera finché persiste l'inerzia dell'amministrazione; l'adozione di un provvedimento espresso determina il venir meno della materia del contendere e dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Il commissario ad acta può essere previsto dal giudice in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione rispetto all'ordine di provvedere.

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    La causa è stata definita in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio amministrativo tutela esclusivamente l'interesse alla conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso e all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere; non consente di ottenere direttamente uno specifico contenuto provvedimentale.
  • La conclusione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso, anche di contenuto non favorevole al ricorrente, determina il venir meno della materia del contendere nell'azione contro il silenzio e la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Le contestazioni sostanziali formulate nel ricorso contro il silenzio possono descrivere la vicenda amministrativa, ma non ampliano l'oggetto del giudizio, che resta limitato all'accertamento dell'obbligo di provvedere e alla conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Gestione dei rifiuti urbaniTermini e notificazione del ricorso
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.