Cassazione Penale, Ordinanza n. 21180/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto l'imputato responsabile del delitto di rissa e aveva soltanto rideterminato la pena. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva solo rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sua responsabilità per il delitto di rissa. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo che il proprio intervento nella rissa fosse finalizzato a difendere un compagno e a neutralizzare l'aggressione altrui. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a proporre una lettura più favorevole delle prove già esaminate dai giudici di merito, quindi diretta a sollecitare una nuova valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità. Inoltre, il motivo è stato giudicato inammissibile anche per difetto di specificità, trattandosi di una pedissequa reiterazione delle deduzioni già respinte in appello senza reale confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza presuppone la configurabilità del delitto di rissa come reato per il quale l'imputato era stato già ritenuto responsabile nei giudizi di merito, senza affrontarne nuovamente gli elementi costitutivi nel merito.
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio o per riproporre in modo generico e non specifico censure già disattese dal giudice di appello.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una lettura alternativa delle prove già valutate dai giudici di merito quando la censura richieda una nuova ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso è inammissibile se si limita a reiterare doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- La deduzione relativa all'elemento soggettivo del reato, quando fondata esclusivamente su una diversa interpretazione del fatto, non integra una valida censura di violazione di legge ma una critica di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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