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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38500/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Milano gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa per tentata rapina aggravata, tentata violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato, commessi il 6 gennaio 2025 a Milano. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p. e ai presupposti del proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo che, alla luce degli elementi acquisiti, non sarebbe stata raggiunta la prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; il giudice avrebbe motivato in modo insufficiente e avrebbe dovuto proscioglierlo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che, dopo la riforma introdotta dalla l. 103/2017, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne deriva che non è più deducibile il vizio di motivazione relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. poiché il ricorso mirava, in sostanza, a contestare l'affermazione di responsabilità e a proporre una diversa lettura dei fatti. L'inammissibilità è stata pronunciata con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; alla declaratoria sono seguite le spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), oggetto dell'impugnazione

  • art. 445 c.p.p.

    in relazione agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen.

    norma evocata dal ricorrente quale parametro della dedotta illegittimità della decisione

  • art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.

    violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    motivo di ricorso dedotto per denunciare la violazione delle norme processuali richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    ai presupposti ritenuti non idonei a giustificare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. pen.

    il ricorrente invoca il dovere di proscioglimento immediato; la Corte afferma che il vizio di motivazione sul punto non è più deducibile nel ricorso contro il patteggiamento

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, escludendo il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    consente la declaratoria di inammissibilità con ordinanza senza camera di consiglio partecipata nei casi previsti

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    fondamento della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103

    riforma richiamata come fonte dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i motivi di ricorso avverso il patteggiamento

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per la valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione pecuniaria

  • art. 129 c.p.p.

    ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.

    norma del proscioglimento immediato, ma non più deducibile nel caso di ricorso avverso patteggiamento per difetto di motivazione

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; resta esclusa la censura con cui si deduce l'insufficiente motivazione del giudice sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • Il ricorso che, pur formalmente evocando violazioni di legge, miri in realtà a contestare l'affermazione di responsabilità e a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale è inammissibile, perché introduce un sindacato non consentito sulla decisione di patteggiamento.
  • L'inammissibilità del ricorso contro il patteggiamento può essere dichiarata con ordinanza de plano nei casi previsti dalla legge; alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisata colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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