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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 115/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di concordato in appello che aveva inflitto a Mojshi la pena concordata per i reati di rapina aggravata e lesioni. Il ricorrente deduceva un vizio nella formazione della sua volontà nella proposta di concordato: avrebbe inteso proporre una pena compatibile con la sospensione dell'esecuzione (corrispondente al pregresso di 1 anno e 8 mesi), ma nella proposta aveva indicato, per errore, una pena che prevedeva venti giorni da scontare per la rapina, ostando così alla sospensione. Tale discrepanza veniva qualificata come un errore tale da rendere nulla la proposta per vizio della volontà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'istituto del concordato in appello non abbia introdotto un regime speciale di impugnabilità e che la corretta formazione della volontà dell'imputato debba essere verificata ma non possa essere sostituita a fronte di un mero errore del proponente. Nel caso specifico la Corte ha ritenuto che non sussistesse un vizio della volontà: la scelta di accedere al concordato risultava legittima e la proposta non conteneva una pena illegale; inoltre la proposta era stata convalidata dal pubblico ministero e dal giudice. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p. (istituto del concordato in appello)

    L'introduzione del concordato in appello non modifica il regime generale di impugnabilità; la normativa va interpretata senza creare eccezioni al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

  • art. 599, comma 4 c.p.p. (previgente riferimento)

    Riferimento storico per evidenziare che l'istituto è stato introdotto su base normativa esistente; non implica un diverso regime di ricorribilità.

  • art. 444 c.p.p. (patteggiamento)

    Il patteggiamento e il concordato hanno regimi diversi in tema di impugnabilità: le limitazioni previste per il patteggiamento non si estendono automaticamente al concordato in appello.

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Richiamato per affermare che il regime speciale previsto per taluni istituti è di stretta interpretazione e non giustifica l'estensione di limitazioni all'impugnabilità del concordato.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per liquidare euro 3.000.

  • Sez. U. n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio, Rv. 284481-01)

    Ha affermato che l'introduzione del concordato in appello non ha creato un regime speciale di ricorribilità e che non è consentito superare il regime generale di impugnabilità; principio richiamato dalla Corte per motivare l'inammissibilità.

Massime di principio

  • L'accesso al concordato in appello implica la rinuncia ai motivi sulla responsabilità: la volontà dell'imputato deve essere formata correttamente e con consapevolezza, ma non ogni errore materiale nella formulazione della proposta equivale a un vizio della volontà.
  • Una discrepanza tra l'intenzione della difesa e la formulazione concreta della proposta (ad es. calcolo della pena) è spesso qualificata come errore del proponente e non come nullità, salvo che la proposta comporti l'applicazione di una pena illegale o vi siano elementi probatori di vizi formali o di consenso.
  • La Corte di Cassazione è riluttante a rimettere in discussione le scelte processuali valide e convalidate dal pubblico ministero e dal giudice, soprattutto quando non ne deriva l'illegittimità della pena applicata.
  • Se l'obiettivo è ottenere la sospensione dell'esecuzione o evitare effetti ostativi, è fondamentale predisporre la proposta di concordato con precisione (calcoli chiari e formule esplicite) e verificare la compatibilità della pena proposta con gli obiettivi desiderati prima della convalida.
  • Le impugnazioni dirette a far valere un presunto vizio della volontà nella proposta di concordato sono soggette a un grado elevato di prova: occorre dimostrare che l'errore abbia inciso sulla validità del consenso e non sia stato un mero errore materiale.

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