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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - n. 36 del 21 gennaio 2026, del Comune di Frosinone, con la quale è stata disposta la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sui terreni censiti nel N.C.T. del Comune di Frosinone al Foglio 51 - Particella 126 e al Foglio 35 - Particella 261, con ripristino dello stato dei luoghi; - della comunicazione di avvio del procedimento del Settore Ambiente e Mobilità del Comune di Frosinone del 22 dicembre 2025, nella parte in cui coinvolge il ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600252

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione, avvio a recupero o smaltimento di rifiuti abbandonati, con ripristino dello stato dei luoghi, nonché comunicazione di avvio del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Comune di Frosinone che disponeva la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuti abbandonati su due terreni comunali, con ripristino dello stato dei luoghi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento nella parte in cui lo coinvolgeva. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti nel ricorso; risulta soltanto che il ricorrente contestava il coinvolgimento nel procedimento e chiedeva la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni juris necessario per concedere la sospensione. La documentazione della Polizia Locale depositata dal Comune evidenziava chiaramente, secondo il giudice, un comportamento attivo del ricorrente nello sversamento dei rifiuti sul terreno interessato. L'ordinanza non svolge una distinta valutazione del periculum in mora, risultando decisiva l'assenza del fumus. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 800 euro.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso, in questa fase sommaria, la sussistenza del fumus boni juris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo deve essere negata quando, alla luce della documentazione disponibile e del sommario esame proprio della fase, non risulti sussistente il fumus boni juris.
  • La documentazione redatta dalla Polizia Locale può fondare, nella fase cautelare, il giudizio sommario sulla riferibilità al ricorrente di un comportamento attivo di abbandono o sversamento di rifiuti, con conseguente esclusione del fumus necessario per sospendere l'ordinanza comunale di rimozione e ripristino.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelareSpese di lite
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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