Cassazione Penale, Sentenza n. 22784/2022 del 10/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciò il 27/10/2014 presso i carabinieri di essere stato vittima di una rapina sul furgone aziendale della Heisman s.r.l., poi parzialmente ritrattata come furto nelle sommarie informazioni. L’accusa era che la denuncia era falsa e finalizzata a occultare un'appropriazione indebita di merce affidata al Benarrivato come dipendente (merce per un valore indicato intorno a euro 8.799). Il Tribunale di Ivrea lo aveva assolto, ma il Procuratore generale aveva appellato: la Corte d'appello, dopo nuovi accertamenti, lo condannò per simulazione di reato (art. 367 c.p.) e appropriazione indebita (art. 646 c.p.). Benarrivato ha proposto ricorso per cassazione denunciando contraddittorietà della motivazione e errori nella determinazione della pena e nella mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando nella sostanza la valutazione di merito della Corte d'appello. Ha ritenuto che: la denuncia aveva avuto idoneità a determinare l'attivazione delle indagini (quindi configurabile il reato di simulazione di reato), e che l'appropriazione indebita era plausibilmente provata con elementi indiziari (computer non restituito, furgone ritrovato vuoto e con portellone spalancato, mancata indicazione della sorte della merce). Sul piano sanzionatorio la Corte ha applicato il minimo edittale, ritenendo corretta l'assenza di motivazione esplicita in presenza dell'applicazione del minimo e avendo implicitamente tenuto conto dell'assenza di precedenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata inoltre disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e l'obbligo per il ricorrente di versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen. (simulazione di reato)
Il reato è di pericolo: è sufficiente che la falsa denuncia sia idonea ad attivare astrattamente l'attività degli organi inquirenti. Può essere escluso solo se la denuncia è palesemente inverosimile e gli organi indagano soltanto per verificarne la veridicità.
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
L'appropriazione può essere valorizzata anche sulla base di elementi indiziari e circostanziali quando beni affidati non risultano riconsegnati e non vi sono giustificazioni plausibili sulla sorte della merce.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Consente di prevedere, in caso di ricorso manifestamente infondato o per colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la Corte ha ritenuto fondata la statuizione di pagamento equitativo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per la simulazione di reato non è necessario che la falsa denuncia produca effettivamente un processo: basta che la condotta sia idonea ad attivare indagini da parte degli organi inquirenti.
- Una denuncia non è esclusa dalla rilevanza penale se in principio appare plausibile e le prime indagini sono effettivamente rivolte all'accertamento del fatto denunciato; contraddizioni successive possono invece indirizzare l'accertamento sul denunciante.
- L'appropriazione indebita può essere provata anche in assenza di prova diretta quando vi siano elementi indiziari coerenti (es. beni affidati non rinvenuti, furgone vuoto, mancanza di documentazione sulle consegne, utensili o strumenti non restituiti).
- La Corte d'appello può legittimamente utilizzare elementi indiziari e prove ricostruite in sede istruttoria per riformare una sentenza di primo grado; la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e la congruità delle inferenze probatorie.
- Nella determinazione della pena, l'applicazione del minimo edittale non richiede motivazione analitica quando risulta chiaro che il giudice ha implicitamente tenuto conto di circostanze come l'assenza di precedenti.
- I motivi di ricorso alla Cassazione devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; censure generiche sulla motivazione sono di norma inammissibili.
- Il ricorrente può essere condannato al pagamento di somme alla Cassa delle ammende in presenza di ragioni che denotino colpa nell'impugnazione o prova di infondatezza, secondo i principi indicati dalla Corte Costituzionale.
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