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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08993/2025 del 04/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in sede di appello per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente all'esito di giudizio abbreviato, ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo ha dedotto vizio di motivazione sulla riferibilità a lui della detenzione della droga e dell'attività di coltivazione, sostenendo che la sostanza sarebbe stata nella disponibilità della convivente e contestando la ricostruzione probatoria dei giudici di merito. Con il secondo ha denunciato violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva in relazione all'effettuazione del narcotest sulla sostanza sequestrata, contestando la legittimità dell'omesso avviso dell'accertamento tecnico. La sentenza impugnata aveva ritenuto che la marijuana fosse nella disponibilità anche dell'imputato, valorizzando la presenza di due serre nell'abitazione comune, l'organizzazione dell'attività di coltivazione con attrezzature di riscaldamento, ventilazione e illuminazione, la collaborazione di entrambi nel consentire il rinvenimento di piante e sacchi contenenti droga e la qualità di imprenditore agricolo autoattribuita dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi si risolvessero in censure di merito non proponibili in sede di legittimità, perché dirette a ottenere una diversa lettura delle prove e prive di specifica individuazione di travisamenti rilevanti. Quanto al primo motivo, la motivazione della sentenza di merito è stata giudicata puntuale e non adeguatamente attaccata. Quanto al secondo, la Corte ha condiviso la valutazione secondo cui l'omesso avviso dell'accertamento tecnico era legittimo, trattandosi di analisi tossicologica ripetibile e di distruzione dei reperti avvenuta molto tempo dopo il sequestro e l'esame del pubblico ministero. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, richiamata come titolo del reato oggetto del giudizio.

  • art. 3, d.P.R. n. 309 del 1990

    Richiamato solo indirettamente attraverso il riferimento alla distruzione dei reperti e all'analisi tossicologica; il testo non consente una ricostruzione più puntuale della disposizione applicata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, si traducano in una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o in una lettura alternativa dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico eventuali travisamenti delle prove rilevanti; in mancanza, la doglianza che si limiti a riproporre deduzioni già disattese dal giudice di merito è inammissibile.
  • La riferibilità della detenzione di stupefacenti e dell'attività di coltivazione può essere desunta da un quadro indiziario unitario, comprensivo della disponibilità del luogo, dell'organizzazione delle serre e delle attrezzature, della collaborazione tra i soggetti presenti e delle dichiarazioni o autoqualificazioni dell'imputato.
  • L'omesso avviso dell'accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata non determina invalidità quando l'attività di analisi tossicologica sia qualificata come ripetibile e i reperti siano stati distrutti solo a distanza di tempo dal sequestro e dal primo esame del pubblico ministero.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è determinata da profili di colpa del ricorrente, può essere disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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