Cassazione Penale, Sentenza n. 37575/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna per i reati indicati (art. 216 co.1 n.1) e 2) e 223 co.1 R.D. 267/1942). Il tema centrale è la prescrizione: il termine massimo di prescrizione è decorso il 26/12/2024, calcolato in 12 anni e 6 mesi dalla data del fatto (28/11/2011) con aggiunta delle sospensioni derivanti dai rinvii (udienza 25/03/2020 rinvio COVID pari a 64 giorni; udienza 07/03/2021 rinviata al 18/10/2021 su istanza del difensore pari a 117 giorni). I ricorrenti contestano inoltre vizi motivazionali della sentenza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione rileva che i ricorsi non sono manifestamente infondati perché evidenziano vizi motivazionali della Corte territoriale, ma non sussistono i presupposti per pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., poiché tale assoluzione è ammessa solo quando l'insussistenza del fatto o la sua non rilevanza penale emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (standard elevato richiamato dalla giurisprudenza, ex Sez. U. n. 35490/2009, Tettamanti). Tuttavia, essendo intervenuta la prescrizione (termini decorso il 26/12/2024), la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
R.D. 267/1942, art. 216 co.1 n.1) e n.2)
Articoli indicati come fattispecie penali a carico degli imputati; la pronuncia non entra nel merito della qualificazione sostanziale, li riporta come capi di imputazione confermati in sede di merito.
Ulteriore norma sostanziale indicata tra i capi di imputazione; la sentenza di Cassazione non valuta qui il merito della responsabilità ma rileva l'estinzione per prescrizione.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione quando dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'assenza del fatto, la mancata commissione da parte dell'imputato o la non rilevanza penale. La Corte ricorda che il requisito è molto stringente: si richiede una constatazione 'ictu oculi' senza necessità di accertamenti integrativi.
Giurisprudenza: Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti), Rv. 244274/244275
Giurisprudenza richiamata per precisare il limite di applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.: la sentenza di assoluzione d'ufficio è possibile solo se l'infondatezza del capo emerge dagli atti in modo incontestabile; in caso contrario il giudice non può sostituire il proprio giudizio di merito senza ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato è intervenuta prima della decisione definitiva, la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- L'assoluzione prevista dall'art. 129, comma 2, c.p.p. richiede che l'insussistenza del fatto o la non rilevanza penale emergano dagli atti in maniera assolutamente non contestabile; tale causa di proscioglimento è di applicazione molto limitata.
- I vizi motivazionali della sentenza di merito, se non dimostrano in modo incontrovertibile l'assenza del fatto, di norma comportano l'annullamento con rinvio, ma se nel frattempo è intervenuta la prescrizione il rinvio è inibito e si procede all'annullamento senza rinvio.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione previsti (es. rinvii per COVID, istanze difensive); la somma dei giorni di sospensione può determinare il decorso o meno della prescrizione.
- Per la difesa, quando si sollevano vizi di motivazione occorre valutare anche l'eventuale decorso della prescrizione: se la prescrizione è prossima, l'esito pratico utile potrebbe essere l'annullamento per estinzione del reato piuttosto che l'assoluzione nel merito.
- La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità: può accogliere i motivi che evidenziano vizi giuridici o procedurali ma non può sostituirsi al giudice di merito per accertamenti di fatto salvo i casi tassativi previsti dall'art. 129, comma 2.
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