Cassazione Civile, Ordinanza n. 29857/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due cartelle esattoriali ritenute dovute e altre sei cartelle ritenute prescritte all'esito di un giudizio di rinvio. La Corte d'appello di Catanzaro, in sede di rinvio dopo precedente cassazione parziale, ha dichiarato dovute le somme intimate con due cartelle e prescritte quelle portate dalle altre sei, ma ha compensato le spese dei giudizi di legittimità e di rinvio senza riformare in modo unitario la regolazione delle spese dei precedenti gradi di merito. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. per non avere il giudice di rinvio proceduto d'ufficio a un nuovo regolamento integrale delle spese di tutti i gradi, sulla base dell'esito complessivo della lite; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l'ingiustificata compensazione delle spese, sostenendo che non vi fosse un vero contrasto giurisprudenziale, ma solo un contrasto poi risolto dalle Sezioni unite, e che lei fosse risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, in caso di riforma totale o parziale della decisione impugnata, il giudice deve procedere anche d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese in base all'esito complessivo della controversia; tale principio vale anche nel giudizio di rinvio per effetto del richiamo dell'art. 394 c.p.c. alle norme del procedimento d'appello, tra cui l'art. 336 c.p.c. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha compensato tutte le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità, in ragione del diverso andamento dei giudizi e della reciproca soccombenza, ponendo invece a carico dell'agenzia della riscossione le spese del presente giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese processuali
richiamato per la compensazione delle spese, che deve essere giustificata secondo i presupposti di legge
richiamato quale norma applicabile anche al giudizio di rinvio per il nuovo regolamento delle spese conseguente alla riforma della decisione
richiamato per l'esplicito rinvio alle norme del procedimento davanti al giudice di rinvio, incluse quelle sulle spese
menzionato come capo accessorio rispetto al quale il giudice di rinvio aveva erroneamente ragionato in termini di giudicato
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è riformata, totalmente o parzialmente, il giudice deve procedere a un nuovo regolamento delle spese processuali commisurato all'esito complessivo della controversia, anche d'ufficio.
- Il principio del nuovo regolamento delle spese opera anche nel giudizio di rinvio, in quanto l'art. 394 c.p.c. richiama le norme del procedimento d'appello, tra cui l'art. 336 c.p.c.
- Se la parte che inizialmente era soccombente nei gradi di merito diviene vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio, ha diritto alla liquidazione anche delle spese dei precedenti gradi, ove ne abbia fatto richiesta o comunque se la loro regolazione risulti conseguenza necessaria della riforma.
- La compensazione delle spese richiede una motivazione coerente con l'effettivo andamento complessivo della lite e non può fondarsi su una erronea rappresentazione del giudicato o su presupposti non corretti.
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