Cassazione Penale, Sentenza n. 15906/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena disposta con ordinanza del 9/10/2023. La ricorrente deduce violazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen., sostenendo che le precedenti condanne (2014 e 2015) sarebbero potute essere estinte ai sensi dell'art. 167 per decorso dei termini e dunque il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto prima di revocare la sospensione concessa con la sentenza del 22/4/2022 (terza concessione). Viene inoltre lamentata la mancata valutazione dell'eventuale estinzione e il fatto che il casellario giudiziale non riportava una delle precedenti condanne al momento della terza concessione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Rileva che l'art. 167, pur potendo estinguere il reato e l'esecuzione delle pene, non cancella gli effetti penali diversi da quelli espressamente previsti dalla norma e che le precedenti condanne devono comunque essere valutate ai fini della sospensione condizionale. Inoltre l'art. 164, comma 4, vieta la concessione della sospensione più di due volte: la revoca è quindi legittima anche se la causa ostativa è emersa o è divenuta conoscibile successivamente, o non risultava dal certificato del casellario. Conseguentemente la revoca disposta dal Tribunale è confermata e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Fissa i limiti quantitativi delle pene che possono beneficiare della sospensione condizionale; nel caso in esame i limiti non sono stati superati, ma l'articolo concerne i limiti di pena e non le recidive/precedenti fruizioni del beneficio.
Stabilisce le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale. In particolare il comma 4 vieta che la sospensione sia concessa più di due volte: la Corte interpreta questa norma come impedimento che permane anche se le precedenti condanne risultassero estinte ai sensi dell'art. 167.
"in tal caso non ha luogo l'esecuzione delle pene"
Regola l'estinzione del reato per decorso dei termini se non sono commessi altri reati; la Corte chiarisce che l'estinzione prevista da art. 167 non elimina tutti gli effetti penali del reato e non impedisce che le precedenti condanne siano considerate ai fini della valutazione della sospensione condizionale.
art. 168, terzo comma, cod. pen.
"la sospensione condizionale della pena è revocata quando è stata concessa in violazione dell'articolo 164, quarto comma, in presenza di cause ostative"
Consente la revoca della sospensione anche quando la sua originaria concessione fosse formalmente legittima perché la causa ostativa si è verificata o è emersa successivamente; ciò legittima la revoca anche se al momento del provvedimento il giudice non era a conoscenza della causa ostativa.
Massime di principio
- L'estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 non cancella automaticamente tutti gli effetti giuridici delle condanne pregresse: tali condanne possono essere comunque valutate ai fini della sospensione condizionale della pena.
- La sospensione condizionale non può essere concessa più di due volte (art. 164, comma 4): la violazione di tale limite legittima la successiva revoca del beneficio.
- La revoca della sospensione è legittima anche se, al momento della concessione, il giudice non era a conoscenza della causa ostativa (es. perché non risultava dal certificato del casellario); la successiva emersione o irrevocabilità di una precedente condanna può giustificare la revoca.
- Chi contesta la revoca per presunta estinzione dei reati ai sensi dell'art. 167 deve documentare concretamente l'intervenuta estinzione e gli effetti che ne derivano; mera asserzione difensiva non è sufficiente.
- In casi simili è opportuno verificare le date di irrevocabilità delle sentenze, lo stato del casellario e produrre certificazioni aggiornate per dimostrare l'eventuale estinzione, poiché l'assenza di annotazioni nel casellario può non essere decisiva.
- La valutazione dei limiti di pena (art. 163) è distinta dalla valutazione delle cause ostative soggettive (art. 164): entrambe devono essere considerate ma sono discipline diverse.
Testo integrale
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