Cassazione Penale, Ordinanza n. 03223/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già esaminate e comunque manifestamente infondati. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di legittimità riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Catania. Dal testo emerge che in appello erano stati già esaminati e respinti i motivi difensivi relativi al ruolo dell'imputato nei fatti, alla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e al diniego delle attenuanti generiche. In Cassazione il ricorrente ha riproposto doglianze ritenute meramente riproduttive di censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, oltre che manifestamente infondate. Il provvedimento richiama in particolare la valutazione della Corte d'appello secondo cui l'imputato era stato colto dalla polizia giudiziaria in un ruolo attivo, e non di mera presenza, nell'area di confezionamento delle dosi; il quantitativo non minimale e la condotta tenuta escludevano la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; inoltre non vi erano i presupposti per le attenuanti generiche.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché la condotta dell'imputato e il quantitativo non minimale della sostanza/delle dosi non consentivano di ritenere il fatto di minima offensività.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione della valutazione complessiva dei fattori già esaminati in appello, ritenuti insufficienti a giustificare un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta dell'imputato riveli un ruolo attivo nella realizzazione della condotta illecita e il dato quantitativo non sia minimale.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito effettui una valutazione complessiva degli elementi fattuali e difensivi e tali elementi non depongano per un giudizio di maggiore meritevolezza.
- Il ricorso manifestamente infondato o non consentito determina l'inammissibilità e la condanna alle spese processuali, oltre al versamento alla Cassa delle ammende.
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