Cassazione Civile, Ordinanza n. 29537/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto alla società contribuente il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione al decreto di omologa di una proposta concordataria nel fallimento di una società terza, nel quale era previsto il trasferimento di beni e l'intervento di un terzo assuntore. La contribuente aveva sostenuto che il decreto di omologa non fosse riconducibile agli atti di trasferimento tassabili in misura proporzionale e aveva ottenuto in appello l'accoglimento della tesi della tassazione in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, sostenendo che il decreto di omologa, quale atto con effetti immediatamente traslativi in favore del terzo assuntore, dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa; con il secondo ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva individuato la base imponibile nel solo valore dell'azienda trasferita, deducendo che il decreto prevedeva anche l'accollo del fabbisogno concordatario e che, per il vincolo di derivazione necessaria tra le disposizioni, si sarebbe dovuta applicare l'imposta sulla disposizione più onerosa.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, quando produce effetti immediatamente traslativi, debba essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al DPR 131/1986. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla individuazione dell'unico bene trasferito e sul relativo valore, censura non proponibile come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, Tariffa, parte prima, lett. a)
Il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, se produce effetti immediatamente traslativi, è assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, Tariffa, parte prima, lett. g)
La tassazione in misura fissa vale per gli atti di omologazione in senso puro, quando non siano accompagnati da un autonomo effetto traslativo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20
L'imposizione di registro è ancorata agli effetti giuridici dell'atto e non al solo nomen iuris, secondo un criterio generale richiamato dalla Corte.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21
Richiamato dall'Ufficio per sostenere la connessione tra le disposizioni contenute nel decreto e l'applicazione della disposizione più onerosa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 9, Tariffa
Invocato dall'Amministrazione come disposizione più onerosa da applicare all'accollo del fabbisogno concordatario.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura che mira a contestare la valutazione del giudice di merito sui fatti è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale oggi previsto da questa norma.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale quando l'omologa realizza un effetto immediatamente traslativo di beni o diritti, perché rilevano gli effetti giuridici dell'atto e non il solo suo nomen.
- La tassazione in misura fissa prevista per gli atti di omologazione opera solo in via residuale, cioè quando all'omologa non si accompagni un autonomo trasferimento patrimoniale autonomamente imponibile.
- Se il giudice di merito accerta in fatto quali beni siano stati trasferiti e quale sia il loro valore, la parte non può trasformare tale apprezzamento in una violazione di legge; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.
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