Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29537/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto alla società contribuente il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni, in relazione al decreto di omologa di una proposta concordataria nel fallimento di una società terza, nel quale era previsto il trasferimento di beni e l'intervento di un terzo assuntore. La contribuente aveva sostenuto che il decreto di omologa non fosse riconducibile agli atti di trasferimento tassabili in misura proporzionale e aveva ottenuto in appello l'accoglimento della tesi della tassazione in misura fissa. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, sostenendo che il decreto di omologa, quale atto con effetti immediatamente traslativi in favore del terzo assuntore, dovesse scontare l'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa; con il secondo ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui aveva individuato la base imponibile nel solo valore dell'azienda trasferita, deducendo che il decreto prevedeva anche l'accollo del fabbisogno concordatario e che, per il vincolo di derivazione necessaria tra le disposizioni, si sarebbe dovuta applicare l'imposta sulla disposizione più onerosa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, quando produce effetti immediatamente traslativi, debba essere tassato in misura proporzionale ai sensi dell'art. 8, lett. a), della Tariffa allegata al DPR 131/1986. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché diretto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla individuazione dell'unico bene trasferito e sul relativo valore, censura non proponibile come violazione di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore va tassato in misura proporzionale quando l'omologa realizza un effetto immediatamente traslativo di beni o diritti, perché rilevano gli effetti giuridici dell'atto e non il solo suo nomen.
  • La tassazione in misura fissa prevista per gli atti di omologazione opera solo in via residuale, cioè quando all'omologa non si accompagni un autonomo trasferimento patrimoniale autonomamente imponibile.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto quali beni siano stati trasferiti e quale sia il loro valore, la parte non può trasformare tale apprezzamento in una violazione di legge; la censura è ammissibile solo nei limiti del vizio di motivazione deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.