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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18669/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado e su accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in due anni, undici mesi di reclusione e seicento euro di multa per due reati aggravati, rapina e lesione personale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per manifesta illogicità e carenza di motivazione e deducendo anche la illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. nella parte in cui non consente più all'imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., che richiede la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. È stata richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite che ha già ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    base procedurale dell'accordo delle parti recepito in appello per la rideterminazione della pena

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    la proposizione del ricorso personalmente da parte dell'imputato determina l'inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione

  • art. 24 Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata

  • art. 6 CEDU

    richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta infondata

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità dell'impugnazione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, della somma in favore della cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, per qualunque provvedimento, non è proponibile personalmente dalla parte: è necessario il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.
  • La previsione della rappresentanza tecnica nel giudizio di cassazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore e non viola, di per sé, il diritto di difesa né il diritto al ricorso in cassazione, purché il sistema assicuri un effettivo accesso alla tutela tecnica.
  • L'inammissibilità del ricorso per violazione delle forme di proposizione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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