Cassazione Civile, Ordinanza n. 18799/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda di alcuni medici che avevano frequentato corsi di specializzazione universitaria in medicina in periodi diversi tra il 1981 e il 1995, deducendo di non avere ricevuto la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76. Essi chiedevano, in via principale, la condanna dello Stato al pagamento dell'adeguata remunerazione per ciascun anno di corso, oppure, in subordine, il risarcimento dei danni per la mancata attuazione delle direttive. La Corte d'appello aveva rigettato le domande per prescrizione, individuando il dies a quo nella legge n. 370 del 1999 come momento di consolidamento dell'inadempimento statale. In Cassazione sono stati proposti più ricorsi: alcuni ricorrenti avevano censurato la declaratoria di improcedibilità/inammissibilità, mentre Giuseppe Vittoria ha dedotto: omesso esame dell'interruzione della prescrizione e della tempestività dell'azione; nullità per motivazione contraddittoria; violazione dell'art. 2947 c.c. e della legge n. 183 del 2011 per avere ritenuto prescritto un diritto che, secondo la sua tesi, spirava solo al 31 dicembre 2014; nonché vizio derivante dal mancato deposito del fascicolo di primo grado richiesto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinti i giudizi di cassazione promossi dai primi due gruppi di ricorrenti, per mancata presentazione dell'istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta ex art. 380-bis c.p.c., trattando congiuntamente i ricorsi sopravvenuti e regolando le spese con compensazione dei due terzi e condanna alle residue somme. Quanto al ricorso di Giuseppe Vittoria, la Corte ha accolto il secondo motivo, ritenendo fondata la censura di contraddittorietà/illogicità della motivazione della sentenza impugnata sulla prescrizione, poiché la Corte d'appello aveva affermato la prescrizione del diritto pur avendo essa stessa individuato come termine finale il 31 dicembre 2016, data successiva all'introduzione del giudizio di primo grado. La sentenza è stata quindi cassata in relazione a tale ricorrente con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità tra tale ricorrente e le amministrazioni.
Norme richiamate
Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76
Richiamate come fonte dell'obbligo di corrispondere l'adeguata remunerazione ai medici specializzandi.
Indicata dalla Corte d'appello come momento di consolidamento dell'inadempimento statale ai fini del decorso della prescrizione.
La mancata richiesta di decisione dopo la proposta ex art. 380-bis ha determinato la rinuncia ai ricorsi e l'estinzione dei relativi giudizi.
La Corte rileva di non aver potuto provvedere con decreto, dovendo invece trattare congiuntamente i ricorsi sopravvenuti ex art. 335 c.p.c.
La sopravvenuta impugnazione ha imposto la trattazione congiunta di tutti i ricorsi avverso la medesima sentenza.
art. 4, comma 43, legge n. 183 del 2011
È norma centrale nella motivazione sulla prescrizione; la Corte richiama un'interpretazione conforme ai propri precedenti e rileva l'incompatibilità logica tra la decorrenza del termine finale e l'affermazione di prescrizione anteriore.
Richiamato nel terzo motivo di ricorso di Giuseppe Vittoria come norma violata in tema di prescrizione del diritto risarcitorio.
Usato per affermare la tempestività del ricorso di Giuseppe Vittoria, non essendogli state notificate le altre impugnazioni.
art. 10, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per il computo del valore della causa con inclusione di interessi e rivalutazione ai fini delle spese.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Applicato per determinare il valore della causa ai fini della liquidazione dei compensi professionali.
art. 4, secondo comma, d.m. n. 55 del 2014
Usato per aumentare il compenso base in relazione ai litisconsorti successivi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la pronuncia è di estinzione per i ricorsi rinunciati.
Massime di principio
- Se, dopo la comunicazione della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente non formula istanza di decisione, il ricorso deve considerarsi rinunciato e il relativo giudizio va dichiarato estinto.
- In presenza di più impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, la sopravvenienza di un ulteriore ricorso impone la trattazione congiunta di tutte le impugnazioni ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
- La prescrizione non può essere ritenuta maturata in modo logicamente coerente se la stessa sentenza individua un termine finale di esercizio del diritto successivo alla data di introduzione del giudizio: una motivazione così strutturata è intrinsecamente contraddittoria.
- Ai fini della liquidazione delle spese, il valore della causa si determina in base al petitum, prendendo a riferimento la domanda di importo più elevato e computando gli accessori richiesti secondo i criteri processuali applicabili.
- Quando la parte vittoriosa è un'amministrazione statale, la condanna alle spese vive va limitata alle sole somme eventualmente prenotate a debito.
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