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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23224/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di Hudorovich per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), ritenendo che tale decisione fosse basata sull'estinzione del reato per remissione di querela della persona offesa. Il ricorso deduce la violazione di legge perché il furto in abitazione (art. 624-bis) è procedibile d'ufficio e, quindi, la remissione di querela della parte offesa non può impedire l'azione penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha precisato che il furto ascrivibile all'art. 624-bis sussiste anche quando l'introduzione avviene in autorimessa o garage pertinenziale alla dimora e che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 non ha esteso il regime di querela al reato di cui all'art. 624-bis. Ha altresì rilevato che, dopo la legge n. 114/2024 che ha modificato l'art. 593 c.p.p., il ricorso del Procuratore non poteva essere qualificato come ricorso immediato per cassazione con rinvio al giudice d'appello; nondimeno la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Udine.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di furto in abitazione comprende anche l'impossessamento di beni introdottisi in locali pertinenziali della dimora privata (es. autorimessa, garage) ed è procedibile d'ufficio.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione al provvedimento del Tribunale che ha dichiarato non doversi procedere; la Corte ha annullato quella decisione perché fondata su un'erronea applicazione della remissione di querela.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Pur avendo reso procedibili a querela diverse ipotesi di furto, non ha modificato il regime di procedibilità per il furto in abitazione (art. 624-bis), che resta procedibile d'ufficio.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114 (modifica art. 593 c.p.p.)

    Ha escluso la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento per alcuni reati elencati nell'art. 550 c.p.p.; tale modifica ha implicazioni sul ruolo del Procuratore nel proporre impugnazioni e impedisce di qualificare alcuni ricorsi come 'per saltum'.

  • art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla legittimazione del pubblico ministero ad impugnare; la modifica normativa intervenuta ha ridotto tale legittimazione per specifiche fattispecie.

  • art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Contiene l'elenco di reati per i quali, dopo la modifica normativa, sono previste limitazioni all'impugnabilità da parte del P.M. delle sentenze di proscioglimento.

  • art. 569, comma 4, cod. proc. pen.

    Regola il rinvio al giudice competente in grado di appello in caso di ricorso per cassazione 'per saltum'; la Corte ha ritenuto inoperativo tale meccanismo alla luce delle modifiche che hanno limitato la legittimazione del P.M.

Massime di principio

  • La remissione di querela non estingue né impedisce l'azione penale per i reati procedibili d'ufficio: quando il fatto configura art. 624-bis c.p. (furto in abitazione), l'azione penale prosegue indipendentemente dalla volontà della persona offesa.
  • L'introduzione in un locale pertinenziale (garage, autorimessa, locale adibito a servizio dell'abitazione) integra il furto in abitazione ai sensi dell'art. 624-bis, anche senza contiguità fisica immediata con l'abitazione.
  • Errori del giudice di merito che riconoscono efficacia estintiva alla remissione di querela per reati procedibili d'ufficio sono cassabili e comportano annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Le modifiche legislative recenti (legge n. 114/2024 e d.lgs. n. 150/2022) hanno cambiato la procedibilità di alcune fattispecie e la legittimazione del P.M. a impugnare; occorre verificare sempre la temporalità delle impugnazioni rispetto all'entrata in vigore delle nuove norme.
  • Dal punto di vista pratico, in ipotesi simili il difensore e il P.M. devono valutare se il fatto rientra nella disciplina del furto in abitazione (pertinenzialità) e, in caso affermativo, procedere comunque poiché la querela della parte offesa è irrilevante ai fini della procedibilità.

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