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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27117/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la condanna di un imputato per truffa e sostituzione di persona, con pena detentiva e pecuniaria, oltre al risarcimento del danno in favore di due parti civili e alla provvisionale. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) vizio di motivazione sul capo relativo alla sostituzione di persona, lamentando omessa valutazione di elementi decisivi e mancato vaglio di attendibilità della persona offesa; 2) violazione di legge sull’art. 640 c.p., sostenendo che la condotta integrasse solo un inadempimento contrattuale civilistico e non artifizi o raggiri; 3) violazione dell’art. 641 c.p., chiedendo la riqualificazione in insolvenza fraudolenta per difetto di artifici e raggiri; 4) violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., per il diniego delle attenuanti generiche; 5) omessa motivazione sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale; 6) vizio di motivazione per travisamento in relazione alla domanda risarcitoria di una parte civile, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente attribuito alla parte civile una richiesta di risarcimento anche per danno morale non risultante dall’atto di costituzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi: la Corte territoriale aveva correttamente valutato l’attendibilità della persona offesa e la ricostruzione del fatto; la condotta era sussumibile nella truffa contrattuale perché non si trattava di mero inadempimento, essendo emersi precedenti pagamenti regolari, successivo uso di assegno senza provvista e ulteriori elementi indicativi di un preordinato intento fraudolento; correttamente era stata esclusa la riqualificazione in insolvenza fraudolenta perché la frode risultava realizzata mediante artifici e raggiri, non mediante mera dissimulazione dello stato di insolvenza. Ha poi reputato generici il quarto e quinto motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era fondato sui numerosi precedenti penali e che il mancato accoglimento della richiesta di pena minima era motivato in modo implicito e comunque non decisivo, anche considerando la pena inferiore al minimo edittale per effetto della recidiva. Infine, ha ritenuto generico anche il sesto motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva allegato l’atto di costituzione di parte civile asseritamente travisato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale.

  • art. 640 cod. pen.

    Richiamato per la truffa; la Corte ribadisce che, nella truffa contrattuale, assegni senza provvista possono integrare il reato se accompagnati da un malizioso comportamento e da circostanze idonee a ingenerare affidamento nella vittima.

  • art. 641 cod. pen.

    Richiamato per la tesi difensiva di riqualificazione in insolvenza fraudolenta, ma escluso perché nel caso concreto erano presenti artifici e raggiri, non la sola dissimulazione dello stato di insolvenza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    La richiesta di contenimento della pena nel minimo edittale è stata ritenuta implicitamente respinta dalla motivazione sulla gravità soggettiva desumibile dai precedenti penali.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Viene richiamato per l’onere di allegazione dell’atto processuale asseritamente travisato, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all’onere di autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare e far allegare l’atto travisato, altrimenti la censura è generica.

Massime di principio

  • Nella truffa contrattuale, il mancato pagamento mediante assegni privi di provvista non integra automaticamente un mero inadempimento civilistico: può costituire artifizio o raggiro quando sia inserito in una condotta complessivamente preordinata a ingenerare affidamento nella controparte sulla solvibilità dell’agente.
  • La distinzione tra truffa e insolvenza fraudolenta dipende dal mezzo fraudolento utilizzato: nella truffa la frode si realizza tramite la simulazione di circostanze o condizioni inesistenti, mentre nell’insolvenza fraudolenta prevale la dissimulazione del proprio stato di insolvenza.
  • Il giudice di merito, nel valutare la credibilità della persona offesa e la sussistenza degli artifici o raggiri, può valorizzare il complesso degli elementi fattuali, compresi precedenti rapporti commerciali, pagamenti regolarmente eseguiti e circostanze successive che rivelino il proposito fraudolento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dalla difesa.
  • La richiesta di pena nel minimo edittale può ritenersi disattesa con motivazione implicita quando la decisione sul trattamento sanzionatorio è logicamente assorbita dalla valutazione negativa sulla personalità dell’imputato o su altri elementi rilevanti.
  • In cassazione, la deduzione di un travisamento della prova richiede specifico onere di allegazione dell’atto asseritamente travisato; in difetto, il motivo è generico e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa contrattuale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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