Cassazione Civile, Ordinanza n. 12327/2026 del 02/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un passeggero contro il vettore aereo per ottenere, da un lato, la compensazione prevista dal regolamento CE n. 261/2004 per il ritardo prolungato di un volo internazionale sulla tratta Hanoi-Mosca, con conseguente perdita della coincidenza e riprotezione su voli successivi verso Venezia, e dall'altro il risarcimento di euro 400,00 per lo smarrimento del bagaglio avvenuto durante il viaggio. In primo grado il Giudice di Pace aveva condannato il vettore al pagamento di euro 1.100,00 oltre spese. In appello, il vettore aveva censurato l'applicazione del regolamento CE 261/04 a un volo partito da aeroporto extraeuropeo ed effettuato da vettore extraeuropeo, oltre che la propria legittimazione passiva per il danno da smarrimento del bagaglio, asseritamente imputabile al vettore operativo Alitalia. Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, rigettando la domanda e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi per la peculiarità della controversia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il giudice disposto la compensazione delle spese senza gravi ed eccezionali ragioni, reputando insufficiente il generico richiamo alla peculiarità della controversia; 2) nullità del capo sulle spese per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., poiché la formula adottata sarebbe stata generica e stereotipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il controllo di legittimità sulla compensazione delle spese è limitato alla verifica che non sia violato il principio di soccombenza e che la motivazione non sia illogica, inesistente o meramente apparente. Nel caso concreto il richiamo del giudice di merito alle modalità dei fatti e alla particolare natura della questione è stato ritenuto sufficiente a sorreggere la compensazione, in quanto rientrante nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti dell'art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato. Non sono state liquidate spese del giudizio di cassazione perché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata utilizzata come norma di deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla regolamentazione delle spese processuali.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata utilizzata come norma di deduzione della nullità del capo di sentenza relativo alle spese per motivazione apparente.
Richiama il principio della soccombenza nella regolamentazione delle spese di lite.
La compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito nei limiti consentiti dalla norma applicabile ratione temporis, con sindacato di legittimità limitato alla verifica dell'assenza di motivazione illogica o apparente.
La motivazione sulle spese non è nulla se, pur sintetica, consente di comprendere la ragione della compensazione.
Ha modificato l'art. 92 c.p.c., incidendo sui presupposti della compensazione delle spese.
Corte cost. n. 77/2018
È richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92 c.p.c. e per il perimetro delle ulteriori gravi ed eccezionali ragioni.
Corte cost. n. 157/2014
È richiamata per il principio della verifica "in negativo" sulla motivazione della compensazione delle spese.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis
È la base per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità sulla compensazione non consente alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito; è sindacabile solo la violazione del principio di soccombenza o una motivazione illogica, inesistente o meramente apparente.
- La formula motivazionale che giustifica la compensazione delle spese può essere sintetica, purché colleghi la decisione a elementi concreti della controversia e non si riduca a espressioni meramente stereotipate prive di contenuto esplicativo.
- Il principio di soccombenza non impedisce al giudice di merito, nei limiti normativi vigenti, di compensare totalmente o parzialmente le spese quando ricorrano ragioni riconducibili alla particolarità della questione o ad altre circostanze idonee a giustificare il bilanciamento del criterio causale.
- La censura di nullità per motivazione apparente sulle spese è infondata quando il giudice indichi, sia pure in modo conciso, le ragioni della compensazione e tali ragioni risultino coerenti con i fatti di causa.
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