Cassazione Penale, Sentenza n. 38892/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto aggravato (autovettura parcheggiata esposta alla pubblica fede) sostenendo tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 c.p., contestando l'interpretazione applicata dai giudici e richiamando un diverso orientamento che limita l'aggravante ai casi in cui il veicolo sia stato lasciato in quelle condizioni per necessità e non per trascuratezza; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis c.p., denunciando che i giudici l'hanno esclusa basandosi soltanto sul limite edittale di pena senza valutare le modalità del fatto e la tenuità dell'offesa; 3) errori nella determinazione della pena (artt. 133 e 69 c.p.), per mancata applicazione del minimo edittale e mancato bilanciamento delle circostanze in favore delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo (esistono orientamenti contrastanti sull'ambito dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede), ma ha accolto il secondo motivo: l'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis era fondata soltanto sul limite edittale, limite poi modificato in senso favorevole dall'intervenuto d.lgs. 10/10/2022 n.150 (e succ. modifiche). Inoltre la fattispecie è ricaduta tra quelle divenute procedibili a querela per effetto della riforma e dalla verifica degli atti è risultato che la denunzia non conteneva la necessaria istanza di punizione (querela). Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto della prescritta condizione di procedibilità (improcedibilità per mancata querela).
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Aggravante per la esposizione alla pubblica fede; la giurisprudenza è contrastante: per alcuni vale ogni condizione di veicolo lasciato con portiere aperte/chiave inserita, per altro orientamento l'aggravante si applica solo se il proprietario ha lasciato il mezzo in quelle condizioni per una contingente necessità e non per mera trascuratezza
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: deve essere valutata considerando le modalità dell'evento e l'offesa effettiva; non può essere esclusa automaticamente sulla base del solo confronto con il limite edittale quando quest'ultimo sia stato modificato in senso favorevole
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione legge n.134/2021) e successive modificazioni (d.l. 31/10/2022, n.162 conv. L. 30/12/2022, n.199)
Ha trasformato, per determinate fattispecie, la procedibilità in querela di parte; la modifica ha natura anche processuale e sostanziale e deve essere presa in considerazione dal giudice anche per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore
Il giudice deve accertare l'esistenza della querela anche per reati commessi anteriormente alla modifica normativa che ha introdotto la procedibilità a querela
Principi di determinazione della pena e di applicazione delle circostanze: il giudice deve motivare il mancato applicamento del minimo edittale e il bilanciamento delle circostanze aggravanti/attenuanti
Massime di principio
- L'aggravante per esposizione alla pubblica fede (art. 625, n.7) richiede accertamento concreto: la semplice presenza di porte aperte o chiavi inserite non basta se non è valutato il contesto (necessità vs trascuratezza)
- La causa di non punibilità per tenuità ex art. 131-bis va valutata sulle concrete modalità e sull'esiguità dell'offesa, non limitandosi al confronto con il solo limite edittale; l'entrata in vigore di riforme favorevoli può incidere retroattivamente a favore dell'imputato
- Se una fattispecie è stata resa procedibile a querela dalla normativa sopravvenuta, il giudice deve verificare la presenza della querela/istanza di punizione anche per fatti anteriori: l'assenza determina l'improcedibilità e può condurre all'annullamento senza rinvio
- Motivazioni che escludono la tenuità o che rifiutano il minimo edittale devono richiamare elementi di fatto e bilanciamento delle circostanze; il mero riferimento al limite di pena è insufficiente e vulnerabile in Cassazione
- In casi di contrasto giurisprudenziale su interpretazioni di aggravanti o circostanze, la Corte di legittimità può non dichiarare manifestamente infondato il ricorso, ma l'esito dipenderà dalla verifica di altri profili procedurali sostanziali (es. procedibilità)
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