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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36168/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova del 22/11/2023. Il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 53 e 57 della legge n. 689/1981 e vizio di motivazione per la mancata sostituzione della pena detentiva con misure alternative (libertà controllata o semidetenzione), contestando che la Corte non avrebbe fatto riferimento agli indici di cui all'art. 133 c.p.; 2) violazione degli artt. 475, 36 e 20 c.p. per il mantenimento della pena accessoria della pubblicazione della sentenza riferita al reato previsto dall'art. 474 c.p., pur essendo quel reato estinto per prescrizione, mentre la condanna residua per l'art. 648 c.p. era stata confermata.

La decisione

Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del giudice di merito, che ha negato le pene sostitutive richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e i quattro precedenti penali specifici dell'imputato. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la pena accessoria della pubblicazione è prevista per la condanna relativa all'art. 474 c.p., capo estinto per prescrizione; quindi la Cassazione ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva la pubblicazione, eliminando tale pena accessoria. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferito come reato per il quale in sede di appello è intervenuta declaratoria di non doversi procedere per prescrizione; la relativa pena accessoria (pubblicazione) non può essere mantenuta se il capo è estinto

  • art. 648 cod. pen.

    Reato residuo per il quale la Corte d'Appello ha confermato la responsabilità e ha rideterminato la pena (2 mesi e 80 euro di multa); non prevede la pena accessoria della pubblicazione nel caso concreto

  • art. 475 cod. pen.

    Prevede la pena accessoria della pubblicazione della sentenza per specifiche condanne (tra cui quella ex art. 474 c.p.); la Corte ha osservato che tale accessorio non può sopravvivere quando il relativo capo è estinto per prescrizione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena (tra cui precedenti penali specifici); il giudice è vincolato a valutare tali criteri nella possibile concessione di pene sostitutive e la motivazione che li richiama è adeguata ai fini del sindacato di legittimità

  • artt. 53 e 57 legge n. 689/1981

    Norme richiamate dalla difesa in tema di pene alternative e misure alternative alla detenzione; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa del giudice rispetto alle alternative è stata adeguatamente motivata alla luce dell'art. 133 c.p.

  • art. 36 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alle pene accessorie e alla loro eliminazione; nella sentenza la Corte ha considerato la compatibilità delle pene accessorie con la situazione concreta (estinzione per prescrizione)

  • art. 20 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa sulla misura della pena accessoria; la Corte ha però deciso che l'accessorio collegato al capo estinto deve essere eliminato

  • d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150

    Modifiche legislative in materia di pene sostitutive per pene detentive brevi: il Collegio conferma l'obbligo del giudice di tener conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. anche dopo tali modifiche

Massime di principio

  • Se un capo d'imputazione è estinto per prescrizione, tutte le pene accessorie strettamente riferite a quel capo devono essere eliminate, anche se restano condanne per altri reati.
  • Il giudice che nega pene sostitutive per pene detentive brevi deve motivare il rifiuto richiamando i criteri dell'art. 133 c.p.; una motivazione adeguata su tali criteri rende il provvedimento non sindacabile in cassazione.
  • I precedenti penali specifici sono un criterio rilevante per negare misure alternative alla detenzione quando giustificano la mancanza di efficacia deterrente di tali misure.
  • La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza senza rinvio limitatamente a parti ben individuate (es. pena accessoria) quando la correzione non richiede un nuovo esame del merito.
  • In impugnazioni che riguardano sia estinzioni per prescrizione sia condanne mantenute, è utile distinguere chiaramente le conseguenze penali e accessorie riferibili a ciascun capo per evitare mantenimento di effetti non dovuti.

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