Ordinanza n. 246/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria n. -OMISSIS-, comunicata con nota n. -OMISSIS-, di conferma dell'annotazione della sospensione del Dott.-OMISSIS- dall'esercizio delle professioni sanitarie e del Provvedimento non noto, poiché non comunicato all'interessato, dell'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria, di sospensione del trattamento economico del Dott.-OMISSIS-, in conseguenza della delibera adottata dall'O.M.C.E.O. di Reggio Calabria, oltre ogni atto connesso, conseguente, antecedente, consequenziale e comunque ostativo all'accoglimento del ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'Ordine professionale di conferma dell'annotazione della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria e provvedimento dell'Azienda sanitaria di sospensione del trattamento economico
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera dell'Ordine dei Medici di conferma dell'annotazione della propria sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, nonché il provvedimento, non comunicato, dell'Azienda sanitaria provinciale di sospensione del trattamento economico, deducendo i vizi non ulteriormente specificati nel testo dell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia possa riguardare un diritto soggettivo e che l'amministrazione, nel verificare esclusivamente la sussistenza dei presupposti predeterminati dalla legge per la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, non eserciti un potere autoritativo.
La decisione
L'ordinanza non definisce il giudizio. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti il possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e ha assegnato sette giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, per il deposito di memorie sulla questione. La decisione è stata riservata a una successiva camera di consiglio, da svolgersi senza la presenza delle parti. L'Azienda sanitaria non si è costituita; il testo non contiene alcuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
Impone il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio dal giudice prima della decisione.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; dal testo non emerge un'ulteriore interpretazione specifica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei diritti o della dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione, deve sottoporre la questione al contraddittorio delle parti e assegnare loro un termine per il deposito di memorie prima di definire il giudizio.
- La controversia relativa a una sospensione dall'esercizio di una professione sanitaria può esulare dalla giurisdizione amministrativa quando l'amministrazione sia chiamata soltanto a verificare la sussistenza di presupposti predeterminati dalla legge, senza esercitare un potere autoritativo, e venga in rilievo un diritto soggettivo.
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