Sentenza del 20/11/2017 n. 500 - Comm. Trib. Prov. Varese
Modello RW - Raddoppio del termine di accertamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decadenza dal potere dell'Amministrazione finanziaria di contestare la violazione dell'obbligo di compilazione del modello RW e, in particolare, l'applicabilità del raddoppio dei termini previsto dall'articolo 12, comma 2-ter, del decreto-legge n. 78/2009. Il contribuente sosteneva che il raddoppio non potesse applicarsi a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della disposizione.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta tardiva oltre il termine ordinario di decadenza, fissato al quinto anno successivo a quello in cui il modello RW avrebbe dovuto essere presentato. Il raddoppio dei termini non è stato applicato, poiché la disposizione non ha natura meramente procedimentale e non è retroattiva: il contribuente non può essere obbligato a precostituire la prova della propria posizione sulla base di una disciplina successiva al perfezionamento della fattispecie.
Norme richiamate
Articolo 12, comma 2-ter, decreto-legge n. 78/2009
Prevede il raddoppio dei termini di accertamento in determinate ipotesi connesse ad attività o investimenti detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Secondo la sentenza, la disposizione si applica soltanto ai periodi d'imposta successivi alla sua entrata in vigore e non può essere applicata retroattivamente.
Disciplina del modello RW
La violazione dell'obbligo di compilazione del modello RW è soggetta al termine ordinario di decadenza del quinto anno successivo a quello in cui il modello doveva essere presentato, salvo che ricorrano validamente presupposti per una diversa disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento non può essere applicato automaticamente a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della norma che lo prevede.
- Una disposizione che incide sugli obblighi probatori e sulla posizione sostanziale del contribuente non è necessariamente una norma procedimentale e, in assenza di previsione espressa, non opera retroattivamente.
- Per contestare la violazione del modello RW occorre verificare il termine di decadenza applicabile con riferimento all'anno in cui il modello doveva essere presentato.
- Se l'Amministrazione notifica la contestazione oltre il termine ordinario e il raddoppio non è applicabile ratione temporis, la pretesa può essere dichiarata decaduta.
- La valutazione deve comunque considerare il periodo d'imposta, la data di entrata in vigore della disciplina invocata e l'eventuale presenza di norme transitorie.
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