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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15378/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata (giudice dell'esecuzione) che aveva dichiarato la non esecutività della sentenza di patteggiamento emessa il 6 luglio 2010 (irrevocabile il 16/10/2010) e aveva disposto la sospensione dell'esecuzione e la rinnovazione della notifica dell'avviso di deposito della motivazione. Il Procuratore sosteneva che l'avviso di deposito era stato regolarmente notificato il 8/9/2010 presso il domicilio eletto dall'imputato, lo studio dell'avv. Di Capua, perciò il condannato avrebbe avuto regolare conoscenza e avrebbe dovuto impugnare nei termini.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto che, sebbene l'avviso di deposito fosse stato notificato all'avv. Di Capua quale domiciliatario, non risulta che lo stesso avviso sia stato notificato anche al secondo difensore che era stato nominato in udienza. La giurisprudenza della Corte stabilisce che la mancata notifica dell'avviso di deposito ad uno dei difensori rende inoperante, nei suoi confronti, la decorrenza del termine di impugnazione (art. 585 c.p.p.) e consente la proposizione di autonomi motivi di appello; quando la motivazione non è depositata contestualmente, il termine di 15 giorni decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito. Di conseguenza la sentenza non poteva considerarsi irrevocabile e il Tribunale aveva correttamente sospeso l'esecutività e ordinato la rinnovazione della notifica.

Norme richiamate

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'impugnazione delle ordinanze in materia di esecuzione; qui usata come titolo per l'impugnazione proposta dal Procuratore

  • art. 667, comma 4 cod. proc. pen.

    Predisposizione procedurale sulle modalita di impugnazione contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione; invocata dal ricorrente per proporre ricorso per cassazione

  • art. 585, comma 2 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado; la Corte richiama che la decorrenza del termine va calcolata dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito quando la motivazione non è depositata contestualmente

  • art. 585, comma 1 lettera a) cod. proc. pen.

    Riferimento alla fattispecie di impugnazione per sentenza pronunciata in camera di consiglio; collegato al regime di decorrenza del termine di impugnazione

  • Sez. U. n. 42792 del 31/01/2001 (Policastro)

    Principio sulla rilevabilità del vizio relativo alla notifica e sulla possibilita di consultare gli atti per verificarne l'esistenza

  • Sez. 2 n. 19277 del 13/04/2017 (La Marra)

    Richiama la nozione di notificazione eseguita al difensore sia in proprio sia nella veste di consegnatario e le conseguenze della consegna di una sola copia; utile per valutare l'irritualita di alcune notifiche

  • Sez. U. n. 40986 del 19/07/2018 (P.)

    Principio espresso che, in caso di mancato deposito contestuale della motivazione, il termine di 15 giorni per l'impugnazione decorre dall'ultima notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito, con la conseguenza che la mancata notifica ad uno dei difensori rende inoperante la decorrenza nei suoi confronti

Massime di principio

  • Se in un procedimento vi è un cambiamento di difensore comunicato in udienza, occorre accertare che l'avviso di deposito sia stato notificato anche al nuovo difensore; la mancata notifica a uno dei difensori mantiene aperta la possibilita di impugnazione per quel difensore
  • La notifica dell'avviso di deposito all'avvocato domiciliatario non esclude automaticamente l'obbligo di notificare o comunicare l'avviso anche al difensore successivamente nominato, salvo che vi sia una formale revoca o modifica del domicilio conosciuta dagli atti
  • Nel patteggiamento, se la motivazione non è depositata contestualmente alla pronuncia, il termine breve per impugnare decorre dall'ultima notificazione dell'avviso di deposito; per la difesa è quindi cruciale verificare tutte le notifiche ricevute
  • La mancata notifica regolare può giustificare la sospensione o la dichiarazione di non esecutività della sentenza e l'ordine di rinnovazione della notifica; pertanto il difensore deve controllare tempestivamente le notifiche per non precludere i rimedi
  • Per l'Amministrazione della giustizia e per il PM, prima di ritenere definitivamente chiusa la vicenda, è consigliabile verificare la regolarita delle notifiche verso tutti i difensori noti e aggiornare le elezioni di domicilio quando si verificano sostituzioni

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