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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5675/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) relativa all'anno d'imposta 2011, contestando l'inosservanza e/o errata applicazione della normativa penale e la carenza/illogicità della motivazione in ordine al dolo specifico. Sostiene che la sola omissione dichiarativa non prova la finalizzazione all'evasione fiscale, che le condotte ritenute rilevanti dalla Corte territoriale (atteggiamento non collaborativo, mancata risposta ad inviti dell'Agenzia delle Entrate) sono lontane temporalmente e non dimostrano la volontà di evadere, e che la mancata presentazione è riconducibile a crisi d'impresa, impossibilità economica e irreperibilità attestata dal curatore fallimentare. Il difensore ha inoltre eccepito la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito (tribunale e corte d'appello) che hanno accertato l'omessa presentazione della dichiarazione per il 2011, con reddito di partecipazione pari a € 344.219,00 e imposta evasa pari a € 140.614,00, e che hanno desunto il dolo specifico dall'entità dell'evasione (soglia di punibilità superata) unitamente alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta, avendo gli accertamenti induttivi e la dichiarazione IVA fornito elementi di prova non contestati. La Corte ha affermato che la crisi d'impresa o l'incapacità di pagare non escludono il dolo specifico in caso di omissione dichiarativa finalizzata a nascondere redditi. Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, è stata esclusa la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la pronuncia di appello; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di € 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5 (omessa dichiarazione)

    "È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila" (testo vigente all'epoca dei fatti)

    La Corte ha ritenuto che, se l'imposta evasa supera la soglia di punibilità, l'omessa dichiarazione può configurare il reato di cui all'art. 5 solo se finalizzata all'evasione; il dolo specifico può essere desunto dall'entità dell'evasione e dalla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta dovuta

  • d.P.R. n. 322/1998, art. 8-bis (comunicazione dati)

    La comunicazione dati prevista dall'art. 8-bis e la dichiarazione IVA sono state utilizzate come elementi probatori per determinare il reddito prodotto e l'imposta dovuta, non contestati nel merito

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (motivi di ricorso per cassazione)

    Il ricorso ha dedotto vizi ex art. 606 (violazione di legge e motivazione illogica), ma la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate alla luce della motivazione congiunta di primo e secondo grado

  • codice di procedura penale, art. 129 (cause di non punibilità)

    La Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e quindi la possibilità di dichiarare cause di non punibilità successive (es. prescrizione maturata dopo la sentenza di appello)

  • codice di procedura penale, art. 616 (spese nelle impugnazioni)

    In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616

Massime di principio

  • In caso di omessa dichiarazione, se l'imposta evasa supera la soglia di punibilità, il dolo specifico di evasione può essere desunto dall'entità dell'evasione unitamente alla consapevolezza dell'ammontare dell'imposta; non è necessaria una prova diversa o ulteriore se gli elementi probatori che determinano il reddito non sono contestati
  • La crisi d'impresa o l'impossibilità di pagare le imposte non escludono di per sé il dolo specifico quando l'omissione dichiarativa abbia avuto l'effetto di "nascondere" redditi e impedire il pagamento: l'elemento soggettivo va valutato in relazione alla finalità dell'omissione, non solo alla capacità di pagamento
  • Comportamenti successivi del contribuente (es. mancata collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, rifiuto di rispondere ad accertamenti) possono costituire indizi utili per ricavare la consapevolezza e la volontà di evadere, purché valutati nel contesto probatorio complessivo e con riferimento temporale
  • Se la motivazione delle sentenze di primo e secondo grado è coerente e convergente, la Cassazione valuta congiuntamente i due provvedimenti: critiche che non affrontano il corpo argomentativo complessivo rischiano di essere dichiarate generiche o infondate
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di fatto la rilevazione e dichiarazione di cause di estinzione del reato sorte dopo la sentenza di appello (es. prescrizione maturata successivamente)

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