Cassazione Penale, Ordinanza n. 01152/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato gli effetti della sentenza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Parma per guida senza patente, contestando in particolare la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. Il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della conversione della pena, sostenendo in sostanza che la pena detentiva avrebbe dovuto essere sostituita. La Corte di cassazione ritiene il motivo inammissibile, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando non sia frutto di arbitrio o non sia sorretta da motivazione manifestamente illogica; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente spiegato le ragioni del diniego.
Norme richiamate
La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; il relativo diniego non è censurabile in cassazione se non in presenza di arbitrio o motivazione manifestamente illogica.
Massime di principio
- La scelta del giudice di merito in materia di trattamento sanzionatorio è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'arbitrarietà o della manifesta illogicità della motivazione.
- Il motivo di ricorso che contesti il mancato ricorso alla sostituzione della pena deve confrontarsi con la concreta motivazione resa dal giudice di appello; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito spiega in modo congruo le ragioni del diniego della sostituzione della pena, la censura proposta in sede di legittimità non può risolversi in una richiesta di diversa valutazione discrezionale.
Come è indicizzato
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