Ordinanza n. 1596/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) Dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Campania; 2) Della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Campania per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) , con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) Dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) Dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) Dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato in una posizione migliore nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esiti della prova scritta, graduatoria e elenco dei vincitori del concorso per 2.700 funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, limitatamente alla posizione del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta e gli atti della procedura concorsuale, inclusi l'elenco dei vincitori e la graduatoria relativa alla Regione Campania, chiedendo il riesame del punteggio, la conseguente ricollocazione in graduatoria e l'adozione degli atti necessari all'eventuale immissione in ruolo e ricostruzione della carriera. Ha inoltre proposto domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i singoli vizi dedotti, rinviando ai motivi contenuti nel ricorso introduttivo. Il TAR ha rilevato la presenza di possibili controinteressati, costituiti da tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, il cui interesse potrebbe essere pregiudicato dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di sommario esame, ha ritenuto che il pregiudizio denunciato non presentasse i necessari caratteri di gravità e irreparabilità, considerando le esigenze di celerità della procedura e di continuità del servizio pubblico. Ha osservato che un eventuale esito favorevole nel merito consentirebbe comunque l'adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine all'immissione in ruolo e alla ricostruzione della carriera del ricorrente. Il Collegio ha riservato alla fase di merito ogni valutazione sui profili critici in rito e nel merito. Ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e/o idonei utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata. La pubblicazione deve avvenire entro venti giorni dal deposito dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta per l'assenza di un pregiudizio connotato da gravità e irreparabilità.
È stato applicato per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente collocati nella graduatoria, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.
È stato applicato per autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperirne gli indirizzi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato perfezionamento della notificazione per pubblici proclami o il mancato deposito della relativa prova entro i termini assegnati comporta l'improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il pregiudizio derivante dall'esito sfavorevole di una procedura concorsuale non presenta necessariamente carattere di gravità e irreparabilità quando l'eventuale accoglimento del ricorso consenta successivi provvedimenti di immissione in ruolo e ricostruzione della carriera.
- Nel giudizio contro gli atti di una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio, mediante integrazione del contraddittorio, tutti i vincitori e gli idonei utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato e sono prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione del ricorso per pubblici proclami, stabilendo le modalità di pubblicazione e gli ulteriori adempimenti necessari.
- La notificazione per pubblici proclami e il deposito della relativa prova devono essere effettuati entro i termini perentori stabiliti dal giudice; il loro mancato rispetto può determinare l'improcedibilità del ricorso.
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