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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30280/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Occhipinti impugnava l'ordinanza del 16/01/2024 con cui il Tribunale dell'esecuzione aveva respinto la sua istanza di non eseguibilità di condanne anteriori alla sua consegna dall'Olanda (eseguita il 28/09/2018), invocando il principio di specialità previsto dagli artt. 26 e 32 della legge n. 69/2005. Il ricorrente contestava che non fossero operanti le deroghe al principio di specialità: sosteneva che il suo trattenimento in Italia non fosse stato volontario per il periodo utile oltre 45 giorni (era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dall'11/05/2021 al 17/06/2022 e quindi non poteva allontanarsi) e che il suo rientro in Italia non fosse volontario ma dovuto a espulsione/riaccompagnamento forzoso dalla Francia.

La decisione

La Corte rileva preliminarmente che la rinuncia al ricorso comunicata dal difensore non era efficace perché priva di procura speciale conferita dal ricorrente; tuttavia, dalla documentazione emerge che l'interesse all'impugnazione è venuto meno per sopravvenuta causa non imputabile al ricorrente: la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento ha emesso in data 21/03/2024 un nuovo provvedimento di esecuzione che ha revocato e sostituito i precedenti atti restrittivi, applicando correttamente il principio di specialità ed escludendo dall'esecuzione le condanne anteriori alla consegna per le quali non era stata concessa estradizione. Perciò il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse; non si condannano le spese né si applica la sanzione dell'art. 616 c.p.p., essendo la carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69 (principio di specialità)

    art. 26, comma 2, lett. a) e art. 32

    Il principio di specialità impedisce l'esecuzione di condanne anteriori alla consegna salvo deroghe (es. trattenimento volontario oltre 45 giorni o rientro volontario). La Corte riferisce come il Tribunale abbia ritenuto sussistenti tali deroghe, mentre il successivo provvedimento della Procura di Agrigento ha poi applicato il principio escludendo l'esecuzione delle condanne non autorizzate dall'autorità straniera.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso indicati)

    Il ricorrente invocava la violazione di tali norme per censurare l'errata applicazione degli artt. 26 e 32 legge n.69/2005 da parte del Tribunale.

  • codice di procedura penale

    Stabilisce che la rinuncia all'impugnazione può essere fatta anche per mezzo di procuratore speciale; la Corte ha richiamato la necessità di procura speciale per rendere efficace la rinuncia da parte del difensore.

  • codice di procedura penale

    art. 122 (riferimento alla procura speciale)

    Richiama le forme per il conferimento della procura speciale, necessaria per atti personalissimi come la rinuncia all'impugnazione.

  • codice di procedura penale

    art. 616 (sanzione per impugnazione inammissibile)

    La Corte precisa che la sanzione ex art. 616 non si applica quando l'inammissibilità è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente.

Massime di principio

  • Il principio di specialità (legge n.69/2005) impedisce, salvo eccezioni, l'esecuzione di condanne anteriori alla consegna effettuata per un mandato di arresto europeo; deroghe sono previste solo in ipotesi tassative (es. trattenimento volontario oltre 45 giorni o rientro volontario).
  • Il trattenimento in Italia non è considerato "volontario" se è risultato da misure coercitive che hanno impedito l'allontanamento (es. custodia cautelare); pertanto il computo dei 45 giorni va valutato con attenzione alle effettive possibilità di lasciare il territorio.
  • Il rientro forzoso/espulsione non vale come rientro volontario: l'apparente ritorno nello Stato conseguente a rimpatrio coatto non attiva la deroga per rientro volontario prevista dall'art. 26.
  • La rinuncia al ricorso è atto personalissimo: il difensore necessita di procura speciale per rinunciare validamente all'impugnazione, altrimenti la dichiarazione è inefficace salvo che il difensore agisca in presenza e con consenso espresso del cliente in udienza.
  • Se, nel corso del procedimento, la situazione di fatto o diritto cambia (es. emissione di un nuovo provvedimento che accoglie la richiesta del ricorrente), l'interesse all'impugnazione può venire meno e il ricorso può diventare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente non comporta automaticamente condanna alle spese né applicazione delle sanzioni per impugnazioni infondate.

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