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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24380/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputata per ricettazione, condannandola al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile del delitto di ricettazione. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse adeguatamente dimostrata la sussistenza del reato presupposto e dell'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che la motivazione della decisione impugnata era logica e giuridicamente corretta: il reato presupposto era stato individuato nella contraffazione del marchio ex art. 473 c.p., commessa da terzi, poiché l'imputata non aveva allegato elementi idonei a dimostrare una propria partecipazione né la disponibilità di strumenti per la contraffazione; inoltre, quanto al dolo della ricettazione, l'imputata non aveva esibito documenti attestanti la provenienza e l'originalità dei prodotti detenuti.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il delitto di ricettazione richiede la consapevolezza dell'origine illecita del bene; nel caso concreto il dolo è stato desunto dalla mancata esibizione di documenti idonei a provarne provenienza e originalità.

  • art. 473 c.p.

    Il reato presupposto della ricettazione è stato individuato nella contraffazione del marchio commessa da terzi, senza che emergesse una partecipazione personale dell'imputata.

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il reato presupposto può essere individuato in una precedente contraffazione o altro delitto commesso da soggetti diversi dall'imputato, senza che sia necessario attribuire all'imputato la partecipazione a tale reato presupposto.
  • Il dolo della ricettazione può essere desunto dalla mancata dimostrazione, da parte dell'imputato, della lecita provenienza dei beni o della loro originalità, specie quando non siano prodotti documenti giustificativi.
  • È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la motivazione di merito sulla responsabilità per ricettazione, quando la decisione impugnata abbia fornito una ricostruzione logica e coerente del reato presupposto e dell'elemento soggettivo.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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