Sentenza n. 5197/2026 - Napoli, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento dei <LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AREA A VERDE COMUNALE IN VIA CAVALLERIZZI - CUP J54H23000390004 - CIG B47271C717>.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di completamento dell'area a verde comunale in via Cavallerizzi, con conseguente escussione della polizza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava l'esclusione disposta dopo lo scorrimento della graduatoria, sostenendo di possedere i requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti dal disciplinare per la progettazione esecutiva. In particolare, deduceva: (i) che il servizio relativo alla riqualificazione del parco di Scampia dovesse essere imputato alla società, e non ridotto alla quota effettivamente eseguita dall'agronoma indicata nella dichiarazione di gara; (ii) che il servizio relativo al parcheggio interrato e parco pubblico di via Tasso fosse stato svolto, quanto alle prestazioni rilevanti, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, come emergerebbe da una CTU resa in sede civile; (iii) che dovesse essere valutato anche il servizio relativo al Parco didattico di Afragola, indicato nell'offerta tecnica, benché non dichiarato nella documentazione amministrativa; (iv) che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio per consentire di chiarire o integrare le dichiarazioni sui servizi posseduti. La ricorrente contestava inoltre, in via derivata, l'escussione della polizza.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la riduzione dell'importo spendibile del servizio relativo al Parco di Scampia da 819.000 euro a 124.925,19 euro, corrispondente alla quota del 16% risultante dal certificato di regolare esecuzione e confermata dal Comune di Napoli. La società aveva dichiarato di possedere il requisito tramite l'agronoma indicata nella documentazione amministrativa e non risultava aver dichiarato di possedere direttamente il servizio, né risultava abilitata a svolgere servizi di ingegneria e architettura in proprio. Il servizio così ridimensionato non raggiungeva la soglia di 444.033,30 euro richiesta per la categoria P.02. Il servizio di via Tasso non era utile a colmare la carenza, perché riferito a categorie diverse da quella P - Paesaggio, e il servizio relativo al Parco didattico di Afragola non poteva essere utilizzato come requisito di partecipazione, essendo stato indicato soltanto nell'offerta tecnica e non nella busta amministrativa. Il TAR ha inoltre escluso il soccorso istruttorio, poiché le dichiarazioni amministrative erano formalmente complete: la concorrente aveva già indicato due servizi, astrattamente idonei, sicché non si trattava di integrare o regolarizzare una dichiarazione carente, ma di sostituire o modificare il contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese. Accertata l'insussistenza del requisito P.02, l'esclusione è stata ritenuta legittima e, di conseguenza, anche l'escussione della polizza, trattandosi di fatto riconducibile all'affidatario. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 8.3 del disciplinare di gara
servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni
Il disciplinare richiedeva, per la categoria e ID P.02, servizi di importo almeno pari all'importo stimato dei lavori e due servizi di punta di importo complessivo almeno pari a 0,80 volte il valore della categoria; i requisiti dovevano risultare dalla documentazione amministrativa.
La dichiarazione sostitutiva resa dalla concorrente e riferita al servizio professionale dell'agronoma costituisce il riferimento documentale per individuare il requisito dichiarato e la relativa responsabilità.
Massime di principio
- Quando il concorrente dichiara di possedere un requisito di capacità tecnica e professionale per il tramite di un professionista componente del gruppo di progettazione, la verifica può essere compiuta sulla prestazione e sulla quota effettivamente eseguita dal professionista indicato; non è possibile imputare alla società un diverso possesso del requisito se tale possesso non è stato dichiarato e non risulta documentato.
- Ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale riferiti a una specifica categoria e ID opere, sono utilizzabili soltanto servizi riconducibili alla medesima categoria e ID richiesti dalla lex specialis; servizi relativi a categorie diverse non possono colmare la carenza, anche se di importo sufficiente.
- Un servizio indicato esclusivamente nell'offerta tecnica, ma non dichiarato nella documentazione amministrativa quale requisito di partecipazione, non può essere valorizzato successivamente per dimostrare il possesso di un requisito di qualificazione già necessario al momento della partecipazione.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per modificare o sostituire dichiarazioni formalmente complete, né per introdurre ex post un diverso servizio o un requisito sostanziale non risultante dalla documentazione amministrativa; esso opera per carenze, omissioni o irregolarità documentali, non per sanare l'originaria insussistenza del requisito.
- L'accertata insussistenza di un requisito di partecipazione dichiarato dal concorrente legittima l'esclusione dalla gara e, quando il fatto sia riconducibile all'affidatario, può giustificare anche l'escussione della garanzia prevista dalla procedura.
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