Cassazione Penale, Ordinanza n. 11712/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato di evasione è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che l'aveva condannata per il reato di evasione ex art. 385 c.p. L'unico motivo di ricorso riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e perché la motivazione della decisione di merito, pur formalmente non brillante, aveva comunque valorizzato la gravità del fatto e la personalità della ricorrente.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza impugnata, indicato come evasione.
circostanze attenuanti generiche
La Corte ha escluso che il mancato riconoscimento della massima estensione delle attenuanti generiche fosse censurabile in cassazione, perché la doglianza era già stata valutata in merito ed era meramente riproduttiva.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità è stata disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre censure già valutate in modo adeguato dai giudici di merito, senza introdurre reali vizi di legittimità.
- Il sindacato di legittimità sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non può tradursi in una nuova valutazione del merito quando la decisione impugnata abbia comunque considerato elementi quali gravità del fatto e personalità dell'imputato.
- Una motivazione non particolarmente lineare non determina di per sé l'accoglimento del ricorso se dal complesso della decisione emerge che il giudice di merito ha effettivamente preso in considerazione i profili decisivi.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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