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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37034/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che, mancando istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020, il processo si è estinto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, aveva respinto il suo appello e accolto l'appello incidentale della società contribuente e dei soci. Gli accertamenti avevano recuperato a tassazione maggiori redditi per ricavi non dichiarati e costi non deducibili, con imputazione per trasparenza ai soci. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, tutti i ricorrenti/contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né essendo intervenuto diniego impugnato, il processo è stato dichiarato estinto per decorso del termine previsto dalla norma.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione della domanda di definizione agevolata, se non seguita da istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego impugnato, determina l'estinzione del processo.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

  • Cass. 07/12/2018 n. 31732

    Richiamata per escludere l'applicazione del doppio contributo unificato nel caso di estinzione del processo.

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, ove non seguita da tempestiva istanza di trattazione e in difetto di diniego impugnato, comporta l'estinzione del giudizio per effetto automatico del decorso del termine previsto dalla disciplina speciale.
  • Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione normativa speciale.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, di regola, la necessità di pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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