Cassazione Civile, Ordinanza n. 37034/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che la controversia era stata definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che, mancando istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2020, il processo si è estinto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in una controversia relativa ad avvisi di accertamento per gli anni 2006 e 2007, aveva respinto il suo appello e accolto l'appello incidentale della società contribuente e dei soci. Gli accertamenti avevano recuperato a tassazione maggiori redditi per ricavi non dichiarati e costi non deducibili, con imputazione per trasparenza ai soci. Tuttavia, nel corso del giudizio di legittimità, tutti i ricorrenti/contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 né essendo intervenuto diniego impugnato, il processo è stato dichiarato estinto per decorso del termine previsto dalla norma.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione agevolata, se non seguita da istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in assenza di diniego impugnato, determina l'estinzione del processo.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
Le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
Cass. 07/12/2018 n. 31732
Richiamata per escludere l'applicazione del doppio contributo unificato nel caso di estinzione del processo.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata della lite tributaria, ove non seguita da tempestiva istanza di trattazione e in difetto di diniego impugnato, comporta l'estinzione del giudizio per effetto automatico del decorso del termine previsto dalla disciplina speciale.
- Nel processo estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione normativa speciale.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude, di regola, la necessità di pronunciarsi sui motivi di ricorso proposti nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →