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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34166/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 1° aprile 2026 del Tribunale di sorveglianza di Messina, che aveva revocato la detenzione domiciliare concessa ai sensi della legge n. 199 del 2010 dopo aver rilevato la presenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica nell’immobile nella sua disponibilità e da lui occupato. Ha dedotto carenze motivazionali nella valutazione della documentazione difensiva relativa all’esistenza di un’utenza regolare e ai consumi rilevati nell’immobile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la documentazione indicata dalla difesa era stata esaminata e valutata con motivazione puntuale, anche in relazione agli ulteriori elementi risultanti dagli accertamenti svolti dai tecnici Enel. Le censure sollecitavano una diversa valutazione delle risultanze fattuali e della loro forza dimostrativa, operazione preclusa al giudice di legittimità; non denunciavano un vizio motivazionale deducibile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • legge n. 199 del 2010

    nei confronti del ricorrente è stata disposta la revoca della detenzione domiciliare applicata ai sensi della legge n. 199 del 2010 a causa della presenza, nell'immobile nella sua disponibilità e dallo stesso occupato, di un allaccio abusivo alla rete elettrica

    La disposizione è indicata come base della detenzione domiciliare oggetto di revoca; la decisione non sviluppa ulteriori interpretazioni della disciplina sostanziale.

  • art. 616 c.p.p.

    deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risultino elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura autonoma degli elementi di fatto e la sostituzione dei criteri di ricostruzione e valutazione adottati dal giudice di merito con quelli ritenuti più plausibili dal ricorrente.
  • I vizi di motivazione deducibili in cassazione sono circoscritti alla mancanza, alla manifesta illogicità o alla contraddittorietà della motivazione, anche rispetto a un atto probatorio ignorato o erroneamente ritenuto esistente, quando il vizio riguarda aspetti essenziali e può imporre una diversa conclusione; sono invece inammissibili le doglianze che contestano la persuasività o il rigore della motivazione o chiedono una diversa comparazione del significato probatorio degli elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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