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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Sicilia, depositata il 1° aprile 2011, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative all’acquisto del 25 luglio 2000. L’avviso contestava la perdita dell’agevolazione prima casa perché la residenza non sarebbe stata trasferita nel comune dell’immobile entro un anno. L’Agenzia sosteneva che la prima domanda di trasferimento non si era perfezionata, essendo la contribuente risultata assente alla verifica dei Vigili urbani, e che la successiva istanza, accolta con decorrenza dal 18 gennaio 2002, era tardiva. Contestava inoltre l’applicabilità al caso della proroga da dodici a diciotto mesi introdotta dalla legge n. 388/2000, ritenendola non retroattiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che lo sgravio della cartella emessa nelle more non comportava cessazione della materia del contendere, non essendovi prova che dipendesse dalla rinuncia dell’Ufficio alla pretesa; ha inoltre considerato un mero refuso l’indicazione del vizio di cui all’art. 360, n. 2, c.p.c., riconoscendo dal contenuto del ricorso una censura di violazione di legge. Nel merito, ha ritenuto applicabile il termine di diciotto mesi previsto dalla legge n. 388/2000, poiché la proroga era entrata in vigore il 1° gennaio 2001, quando il termine annuale decorrente dall’acquisto del 25 luglio 2000 era ancora pendente. Spese dei giudizi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata a rifondere alla contribuente le spese di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Nel caso di acquisto di prima casa, l'estensione, L. 23 dicembre 2000, n. 388 , ex art. 33, comma 12, da dodici a diciotto mesi, del termine per l'effettivo trasferimento della residenza nell'immobile ai fini dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 1 della nota II bis della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 , trova applicazione anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) della legge di proroga

    Per fruire dell’agevolazione prima casa, il trasferimento della residenza va effettuato entro il termine applicabile; la proroga legislativa a diciotto mesi opera anche se l’acquisto è anteriore, purché alla sua entrata in vigore il termine originario sia ancora pendente.

  • Art. 33, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    In assenza di regime transitorio, una norma che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione - e che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata la decadenza dal diritto - esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicchè, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita

    La proroga del termine di decadenza non è retroattiva: si applica però ai rapporti ancora pendenti quando entra in vigore, estendendo il termine non ancora scaduto alla nuova durata prevista.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Si osserva, poi, che l'indicazione dell'art. 360 c.p.c. , n. 2, nel motivo proposto appare frutto di un mero refuso che non da luogo all'inammissibilità, posto che emerge chiaramente dall'intestazione e dal contenuto dell'atto che la doglianza involge il vizio di violazione di legge contemplata dall'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3..

    L’erronea indicazione numerica del vizio di cassazione non determina inammissibilità quando dall’intestazione e dal contenuto dell’atto risulta chiaramente che la censura riguarda la violazione di legge.

Massime di principio

  • Quando una legge proroga un termine decadenziale e non prevede una disciplina transitoria, la proroga si applica ai rapporti ancora pendenti alla sua entrata in vigore, purché il termine originario non sia già scaduto.
  • In materia di agevolazione prima casa, la proroga del termine per trasferire la residenza può operare anche per un acquisto precedente alla legge, se il termine annuale era ancora in corso alla data di entrata in vigore della proroga.
  • Un refuso nell’indicazione del numero del motivo di ricorso per cassazione non comporta automaticamente inammissibilità se la censura effettivamente proposta è identificabile con chiarezza dal contenuto dell’atto.
  • Lo sgravio di una cartella, da solo, non prova la cessazione della materia del contendere: occorre accertare che sia conseguenza della rinuncia dell’ente alla pretesa fatta valere.

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