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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35517/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Forlì il 15 febbraio 2023 alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per i delitti continuati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e atti persecutori. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione per il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, asseritamente privo di un confronto critico con i motivi d’appello. Con il secondo ha contestato la valutazione di attendibilità della persona offesa, richiamando contraddizioni nel suo racconto e rispetto a quello di altri testimoni, comportamenti successivi ai fatti ritenuti incompatibili e l’assenza di riscontri medici. Con il terzo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sulla violenza sessuale, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa non fossero corroborate da riscontri. Con il quarto ha contestato la sussistenza del reato di atti persecutori, negando la condotta e uno degli eventi tipici e prospettando, al più, una minaccia semplice procedibile a querela.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi riproducevano sostanzialmente le censure già formulate in appello e respinte dalla Corte territoriale, senza una critica specifica e argomentata della decisione impugnata. Ha aggiunto che le doglianze sollecitavano una non consentita rivalutazione del materiale probatorio. Esaminando congiuntamente le decisioni di merito, trattandosi di doppia conforme, ha osservato che la sentenza d’appello non si era limitata a richiamare quella di primo grado: aveva affrontato le contestazioni, spiegando, tra l’altro, perché l’assenza di documentazione medica fosse irrilevante considerato che la querela era stata presentata mesi dopo i fatti, e aveva motivato sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, sulle discrepanze testimoniali, sul periodo di riavvicinamento e sul mancato cambio del numero telefonico. La responsabilità era stata inferita da un quadro indiziario ritenuto consistente e convergente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

    L’impugnazione deve confrontarsi puntualmente con la decisione contestata, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento del dissenso.

  • art. 591 c.p.p.

    Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

    La mancanza di una critica puntuale e specifica alle argomentazioni della decisione impugnata comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    al la declaratoriadell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, quando non ricorrano elementi per escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi, perché la mera reiterazione non costituisce una critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • L’atto di impugnazione deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso, confrontandosi puntualmente con le argomentazioni della decisione contestata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato investe la motivazione della decisione e la tenuta logica del percorso con cui sono stati valorizzati gli elementi probatori e scartate le ipotesi alternative.
  • In presenza di una doppia conforme, le decisioni di merito possono essere considerate congiuntamente ai fini della verifica di ammissibilità; il richiamo per relationem alla decisione di primo grado è consentito se la sentenza d’appello affronta e disattende le specifiche censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza sessualeMaltrattamenti contro familiari e conviventiLesioniAtti persecutori
RamiProcesso penaleReati sessualiDelitti contro la famigliaDelitti contro la persona

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